L’art. 291 c.c. prevede, come regola generale, che l’adottante abbia compiuto 35 anni e superi di almeno 18 anni l’età dell’adottando Cit. 1.
Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 5/2024, però, il limite del divario di età non è più assoluto: il giudice può ridurre l’intervallo di 18 anni nei casi di esigua differenza e se sussistono motivi meritevoli
In sintesi:
L’adottando deve essere maggiorenne, perché l’istituto riguarda appunto l’adozione di persone adulte, secondo l’impianto degli artt. 291 ss. c.c. e la prassi applicativa delle decisioni di merito
Le decisioni richiedono che adottante e adottando siano in grado di esprimere un consenso personale, consapevole e non equivoco, raccolto nel procedimento
Non basta che vi sia accordo tra le parti: il tribunale deve verificare anche la convenienza dell’adozione per l’adottando, cioè che l’adozione corrisponda realmente al suo interesse
La giurisprudenza valorizza soprattutto:
È il nucleo essenziale del procedimento: l’art. 296 c.c. stabilisce che per l’adozione è richiesto il consenso dell’adottante e dell’adottando
L’art. 297 c.c. richiede l’assenso:
Le sentenze di merito richiamano la giurisprudenza costituzionale secondo cui, dopo l’evoluzione dell’istituto, va considerato anche l’assenso dei figli maggiorenni dell’adottante
Le fonti più recenti evidenziano inoltre che il sistema attribuisce a tali soggetti una funzione di controllo sugli effetti del nuovo vincolo nei rapporti familiari e patrimoniali già esistenti
L’art. 297, secondo comma, c.c. consente al tribunale, in alcuni casi, di pronunciare ugualmente l’adozione quando il rifiuto sia ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, oppure quando sia impossibile ottenere l’assenso per incapacità o irreperibilità
Tuttavia le fonti segnalano che non ogni dissenso è superabile allo stesso modo: la disciplina continua a proteggere in maniera forte alcuni rapporti familiari preesistenti
Dalle decisioni fornite emerge che, nella prassi, vengono di regola prodotti:
Nei casi con elementi internazionali, le sentenze danno rilievo anche alla documentazione relativa alla cittadinanza, alla legge applicabile e alla situazione familiare all’estero
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