In tema di revocazione delle donazioni per sopravvenienza di figli, l’art. 803 c.c. non è applicabile all’ipotesi in cui, successivamente alla donazione, il donante proceda all’adozione di una persona maggiorenne ai sensi degli artt. 291 ss. c.c. La sopravvenienza rilevante ai fini della revocazione riguarda la filiazione derivante da procreazione e, per effetto dell’equiparazione legislativa dello status, l’adozione piena, ma non l’adozione del maggiorenne, i cui effetti giuridici restano differenti da quelli propri della filiazione e dell’adozione piena. Né tale diversità di disciplina contrasta con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.
Cassazione civile, Sezione II, sentenza 18 settembre 2026, n. 25538
Sintesi della vicenda
Una donna, nubile e senza figli, aveva effettuato nel corso degli anni diverse donazioni in favore della sorella e dei nipoti, aventi ad oggetto rilevanti partecipazioni societarie. Successivamente aveva adottato, nelle forme dell’adozione del maggiorenne, un nipote verso il quale aveva da sempre nutrito un sentimento di affetto materno. Ritenendo che le precedenti donazioni avessero sottratto al proprio patrimonio le poste di maggior valore, aveva agito ex art. 803 c.c. per ottenerne la revocazione, sostenendo la necessità di ricostituire il patrimonio anche nell’interesse del figlio adottivo. Il Tribunale di Milano aveva rigettato la domanda, ritenendo che la revocazione per sopravvenienza di figli non potesse essere estesa alla successiva adozione di una persona maggiorenne. La Corte d’appello di Milano aveva confermato la decisione, richiamando Cass. n. 6761/2012. La questione giungeva quindi in Cassazione. Il ricorrente sosteneva, tra l’altro, che l’attuale formulazione dell’art. 803 c.c., facendo riferimento semplicemente al «figlio», non consentisse di distinguere in base al titolo della filiazione e che l’evoluzione dell’adozione del maggiorenne, ormai caratterizzata anche da finalità personalistiche e solidaristiche, rendesse ingiustificata l’esclusione. Veniva inoltre prospettata la violazione dell’art. 3 Cost. La Suprema Corte respinge questa impostazione. La riforma della filiazione, pur avendo eliminato la distinzione tra figli legittimi e naturali, non ha ampliato l’art. 803 c.c. fino a ricomprendervi l’adozione del maggiorenne. Significativo è anche il confronto con l’art. 687 c.c., che, diversamente dall’art. 803 c.c., menziona espressamente il figlio adottivo in materia di revocazione delle disposizioni testamentarie. Inoltre, trattandosi la donazione di un contratto, la sua revoca richiede una causa espressamente prevista dalla legge. La Corte riconosce che l’adozione del maggiorenne ha conosciuto un’evoluzione e può oggi assolvere anche funzioni personalistiche, familiari e solidaristiche. Ciò, tuttavia, non ha eliminato la diversità dei suoi effetti rispetto all’adozione piena: l’adottato maggiorenne conserva i rapporti con la famiglia di origine, non instaura in via generale rapporti civili con i parenti dell’adottante e la disciplina successoria resta peculiare.
Ne consegue che l’adozione del maggiorenne sopravvenuta alla donazione non consente al donante di revocare la liberalità ai sensi dell’art. 803 c.c. La Corte rigetta pertanto il ricorso, ritenendo infondata anche la questione di legittimità costituzionale.
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