In caso di cessazione di una convivenza more uxorio, il convivente che chieda la restituzione delle somme asseritamente impiegate per la costruzione della casa familiare realizzata su terreno di proprietà dell’altro convivente o di suoi familiari deve fornire la prova degli esborsi effettivamente sostenuti e della loro destinazione; tali apporti, infatti, non sono automaticamente ripetibili, potendo trovare giustificazione nei doveri morali e sociali di reciproca assistenza propri della convivenza, ove proporzionati alle condizioni economiche e patrimoniali delle parti. È invece soggetta a ripetizione ex art. 2033 c.c. la somma della quale sia provato il prelievo dal conto del convivente mediante delega, qualora chi l’abbia ricevuta non dimostri l’esistenza di uno specifico titolo che ne giustifichi la definitiva ritenzione.
Tribunale di Napoli Nord, Sezione II civile, sentenza 11 settembre 2026
Principio pratico che emerge dalla sentenza
La pronuncia è utile perché impedisce due automatismi opposti: né tutto ciò che viene versato durante una convivenza è irripetibile, né la fine della convivenza rende automaticamente ripetibili gli apporti economici effettuati durante la relazione. Occorre individuare, per ciascuna attribuzione patrimoniale, la sua causa concreta, verificarne la prova e, quando si invoca l’obbligazione naturale, valutarne anche la proporzionalità rispetto alle condizioni economiche delle parti.
Sintesi della vicenda
La controversia nasce dalla cessazione di una lunga convivenza more uxorio iniziata nel 1994, dalla quale erano nati cinque figli. L’attrice sosteneva di avere contribuito economicamente alla costruzione dell’immobile destinato a casa familiare, edificato sul terreno appartenente alla famiglia dell’ex convivente, nonché all’acquisto degli arredi.
Terminata la relazione, chiedeva nei confronti dell’ex convivente e dei suoi familiari la restituzione delle somme corrisposte, prospettando alternativamente ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. e arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.. Domandava inoltre l’accertamento dell’esclusivo godimento della casa familiare da parte degli ex suoceri e ulteriori somme e danni.
Il Tribunale parte dalla necessità di distinguere nettamente i due rimedi: ripetizione dell’indebito e arricchimento senza causa non sono sovrapponibili, perché hanno presupposti diversi.
Quanto agli esborsi destinati alla costruzione della casa familiare, il giudice osserva anzitutto che il convivente che contribuisca economicamente alla costruzione di un edificio sul terreno appartenente all’altro convivente non acquista, per ciò solo, alcun diritto reale sull’immobile: opera il principio dell’accessione ex art. 934 c.c.
Tuttavia, ciò non significa che quanto versato debba necessariamente essere restituito. La prestazione può trovare una propria giustificazione causale nella stessa convivenza more uxorio, quando rappresenti adempimento dei doveri morali e sociali di reciproca assistenza e solidarietà, secondo lo schema dell’obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.
Il Tribunale richiama infatti l’orientamento secondo cui gli apporti economici tra conviventi, quando proporzionati e adeguati alle condizioni economiche delle parti e funzionali alla vita comune, possono costituire adempimento di obbligazioni naturali e, quindi, non sono ripetibili.
Nel caso concreto, però, vi era anche un problema ancora più radicale: l’attrice non aveva fornito prova sufficiente dell’entità complessiva degli esborsi che assumeva di avere sostenuto per la costruzione della casa. Il compendio probatorio viene definito dal Tribunale «lacunoso e incerto» circa l’effettivo esborso e la sua destinazione.
Diversa sorte ha avuto una specifica somma di € 7.500, prelevata dal conto dell’attrice mediante delega conferita all’ex convivente. Il giudice ritiene provato il trasferimento e afferma che, una volta dimostrato il pagamento, spettava al convenuto dimostrare l’esistenza di una specifica causa giustificativa che gli consentisse di trattenere la somma.
Non essendo stata fornita tale prova, il Tribunale accoglie, limitatamente a questo importo, la domanda di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. e condanna l’ex convivente alla restituzione di € 7.500.
Le altre domande vengono rigettate.
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