Le attribuzioni patrimoniali effettuate da un convivente in favore dell’altro durante la convivenza more uxorio, comprese le somme destinate al pagamento delle rate di un mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione familiare intestata esclusivamente all’altro convivente, costituiscono adempimento di un’obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. quando risultino proporzionate e adeguate alle condizioni economiche delle parti e alle esigenze della vita comune. In tali ipotesi, le somme versate non sono ripetibili né può trovare applicazione l’azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., salvo che le prestazioni eccedano i limiti della normale solidarietà familiare e risultino manifestamente sproporzionate.
Cass. civile, ordinanza n. 21881 del 26 giugno 2026
Il principio che emerge:
La decisione non dice che ogni pagamento del mutuo in favore del convivente sia sempre irripetibile.
Dice invece che:
Sintesi della vicenda
Un uomo conveniva in giudizio l’ex convivente chiedendo, in via principale, la restituzione delle somme corrisposte durante la convivenza per il pagamento delle rate di un mutuo acceso per acquistare un immobile intestato esclusivamente alla donna e, in via subordinata, il riconoscimento dell’indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. Il Tribunale accoglieva la domanda subordinata, ma la Corte d’appello riformava integralmente la decisione, ritenendo che i versamenti costituissero adempimento di un’obbligazione naturale. La Corte di cassazione ha confermato tale impostazione, ribadendo che i contributi economici prestati nell’ambito di una stabile convivenza sono espressione dei doveri di solidarietà reciproca e sono irripetibili quando rispettino i criteri di proporzionalità e adeguatezza, dovendosi valutare le condizioni economiche dei conviventi e il concreto assetto della vita familiare.
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