In presenza di una persistente inidoneità di entrambi i genitori all’esercizio delle funzioni genitoriali, è legittima la conferma dell’affidamento del minore ai Servizi Sociali con limitazione della responsabilità genitoriale, attribuendo all’ente affidatario il potere di monitorare la situazione familiare e di assumere le decisioni di maggiore interesse concernenti l’istruzione, l’educazione e la salute del minore. Contestualmente, può essere confermata sino alla maggiore età la nomina del curatore speciale, cui possono essere attribuiti poteri sostanziali di gestione delle risorse economiche destinate al minore, comprensive dell’assegno di mantenimento, delle spese straordinarie e dell’assegno unico universale, affinché siano impiegate esclusivamente nell’interesse del figlio.
Tribunale di Matera, sentenza 17 giugno 2026
Sintesi della vicenda
Nel corso di un giudizio di separazione, il Tribunale di Matera si trovava a valutare una situazione di grave e persistente inadeguatezza di entrambi i genitori, emersa dalle relazioni dei servizi sociali, degli operatori della comunità e dalla consulenza tecnica d’ufficio. Il minore, già collocato in comunità su provvedimento del Tribunale per i minorenni, presentava un marcato rifiuto della figura paterna, mentre l’abitazione materna risultava del tutto inidonea a causa di un grave disturbo da accumulo compulsivo. Ritenendo impraticabile tanto l’affidamento condiviso quanto quello esclusivo a uno dei genitori, il Tribunale ha confermato il collocamento del ragazzo in comunità e l’affidamento ai Servizi Sociali, con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi. Ha inoltre attribuito ai Servizi Sociali il compito di monitorare la situazione familiare, assumere le decisioni di maggiore interesse per il minore e predisporre il percorso di riavvicinamento con la madre, demandando la valutazione dell’eventuale recupero del rapporto con il padre. Contestualmente, ha confermato la nomina del curatore speciale fino alla maggiore età del minore, attribuendogli il potere di amministrare tutte le somme destinate al figlio (assegno di mantenimento, assegno unico universale e spese straordinarie), con l’obbligo di utilizzarle esclusivamente per soddisfare le esigenze del minore e con previsione di un autonomo compenso per l’attività gestoria.
NOTA BENE
Il Tribunale ha inoltre disciplinato il profilo economico dell’incarico del curatore speciale, ponendo a carico di entrambi i genitori, in solido, un compenso semestrale di euro 300 fino al raggiungimento della maggiore età del minore. È stato altresì autorizzato il curatore ad anticipare tale importo prelevandolo dal conto corrente intestato al minore e da lui gestito, ma solo dopo aver integralmente soddisfatto i bisogni del ragazzo, conservando il diritto di recuperare nei confronti dei genitori le somme anticipate, anche mediante azione esecutiva.
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