La sospensione della responsabilità genitoriale costituisce una misura eccezionale ma legittimamente adottabile, ai sensi dell’art. 333 c.c., quando un genitore, con comportamenti ostinatamente ostruzionistici, impedisca in modo persistente la relazione del figlio con l’altro genitore, esponendo il minore al pregiudizio derivante dalla lesione del diritto alla bigenitorialità. Nei procedimenti minorili, inoltre, il rinnovo dell’ascolto del minore non costituisce un adempimento automatico, ove l’audizione sia già stata effettuata e non emergano circostanze sopravvenute che ne impongano una nuova celebrazione.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza 17 giugno 2026, n. 20296
Sintesi della vicenda
Il padre di un minore adiva il Tribunale di Trieste chiedendo la sospensione della responsabilità genitoriale della madre, deducendo che quest’ultima impediva sistematicamente ogni rapporto tra lui e il figlio, nonostante precedenti provvedimenti giudiziari che disciplinavano le frequentazioni. Il Tribunale disponeva la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori: della madre, per l’atteggiamento ostativo nei confronti della figura paterna, e del padre, per l’incapacità di instaurare un dialogo costruttivo con la madre e per il prevalere di un atteggiamento rivendicativo rispetto all’interesse del figlio. Veniva nominato un tutore, confermato il collocamento prevalente presso la madre, disposto l’inserimento del minore in un centro diurno e mantenuta la presa in carico dei servizi sociali e della neuropsichiatria infantile. Alla madre veniva altresì irrogata una sanzione pecuniaria per l’inottemperanza ai precedenti provvedimenti.
La Corte d’appello respingeva il reclamo della madre, la quale ricorreva per cassazione lamentando, tra l’altro, il mancato rinnovo dell’ascolto del minore, l’illegittimità della sospensione della responsabilità genitoriale e la modifica delle misure relative al collocamento del figlio.
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che l’audizione del minore non deve essere necessariamente reiterata in ogni fase del procedimento quando sia già stata validamente eseguita e non vi siano fatti nuovi. Ha inoltre ribadito che la sospensione della responsabilità genitoriale rappresenta uno strumento di extrema ratio utilizzabile anche per contrastare comportamenti gravemente ostativi alla bigenitorialità, purché inserita in un percorso articolato di tutela del minore e finalizzata al recupero delle relazioni familiari. Ha infine dichiarato inammissibili le censure concernenti la sanzione pecuniaria e il contributo al mantenimento, trattandosi di questioni non impugnabili ai sensi dell’art. 473-bis.24 c.p.c.
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