In caso di contrasto tra i genitori sulla scelta dell’istituto scolastico – e, in particolare, tra scuola pubblica e scuola privata di ispirazione religiosa – la decisione giudiziale non può fondarsi su criteri automatici o astratte preferenze per l’una o l’altra opzione, né attribuire valore decisivo al collocamento prevalente del minore presso uno dei genitori. Il giudice deve individuare la soluzione maggiormente rispondente al concreto interesse morale e materiale del minore, quale criterio legale unico di valutazione, attraverso un esame ampio e individualizzato della situazione e una comparazione effettiva delle proposte di entrambi i genitori, considerate in tutte le loro conseguenze: formative, educative, culturali, familiari, relazionali, logistiche e organizzative.
La comune appartenenza religiosa dei genitori non determina automaticamente la preferenza per una scuola privata confessionale; allo stesso modo, la scuola pubblica, quale luogo aperto e pluralistico, non costituisce un minus né una scelta deteriore, ma neppure tale caratteristica è sufficiente, di per sé, a renderla preferibile. Occorre sempre una concreta comparazione delle due alternative alla luce dell’interesse della specifica minore.
È pertanto viziato il provvedimento che, nel risolvere il contrasto, valorizzi essenzialmente la vicinanza della scuola alla residenza del minore e al luogo di lavoro del genitore collocatario e le esigenze organizzative di quest’ultimo, senza considerare le ragioni dell’altro genitore, il suo concorso nei compiti di cura e assistenza e i possibili vantaggi educativi, formativi, familiari e relazionali della soluzione da lui proposta. La scelta deve derivare da una ragionevole, completa e proporzionata ponderazione di tutti gli elementi e valori in gioco, funzionale alla tutela del superiore interesse del minore.
Cass. civile ordinanza 7 agosto 2026, n. 24522,
Sintesi della vicenda
Nell’ambito di un giudizio di separazione era sorto tra i genitori un forte contrasto sulla scuola primaria da far frequentare alla figlia, prossima ai sei anni. La madre chiedeva l’iscrizione a una scuola pubblica situata nel quartiere di residenza, valorizzandone la vicinanza alla casa familiare, la maggiore facilità negli accompagnamenti rispetto al proprio luogo di lavoro e la presenza di un’amica della bambina. Il padre proponeva invece una scuola paritaria ebraica, dichiarandosi disponibile a sostenerne integralmente i costi e sottolineandone la qualità formativa e la coerenza con la cultura e la tradizione religiosa della famiglia. Entrambi i genitori, infatti, professavano la religione ebraica e non vi era tra loro contrasto sull’educazione religiosa da impartire alla figlia.
Il Tribunale aveva inizialmente accolto la soluzione paterna, ritenendo la frequenza della scuola ebraica coerente con il percorso di vita della bambina e con la comune scelta dei genitori di educarla nella tradizione ebraica. Aveva inoltre ritenuto non decisivi gli argomenti pratici addotti dalla madre, anche perché la differenza nei tempi di percorrenza era limitata e il padre si era assunto integralmente i costi della scuola privata.
La Corte d’Appello di Roma, accogliendo invece il reclamo della madre, aveva autorizzato quest’ultima, anche in caso di disaccordo del padre, a iscrivere la figlia alla scuola pubblica. Aveva attribuito particolare rilievo al fatto che la minore fosse collocata prevalentemente presso la madre, che ne curava la gestione quotidiana, nonché alla vicinanza dell’istituto alla casa familiare e al luogo di lavoro materno e alla possibilità per la bambina di mantenere relazioni con i coetanei del quartiere.
Il padre ha proposto ricorso per cassazione. La Cassazione ha cassato l’ordinanza della Corte d’Appello, rilevando che quest’ultima aveva sostanzialmente privilegiato le esigenze logistico-organizzative prospettate dalla madre senza procedere a un effettivo bilanciamento con le ragioni paterne. In particolare, non aveva considerato adeguatamente che anche il padre partecipava ai compiti di assistenza e cura della figlia, né aveva valutato concretamente i possibili vantaggi educativi, formativi, familiari e relazionali connessi alla scuola da lui proposta.
La Suprema Corte non ha stabilito che la bambina debba frequentare la scuola ebraica: ha rinviato alla Corte d’Appello affinché proceda a un nuovo esame e scelga la scuola sulla base di una ponderazione completa e proporzionata di tutti gli elementi rilevanti, avendo come parametro decisivo il superiore interesse della minore.
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