Ai fini della configurabilità dell’illecito civile da offesa all’onore e alla reputazione, la valenza offensiva delle espressioni utilizzate non può essere valutata isolatamente, ma deve essere apprezzata alla luce del contesto relazionale e comunicativo in cui sono state pronunciate. La presenza dei figli minori durante il litigio può integrare il requisito della comunicazione a più persone, anche quando essi, per la tenera età, non siano in grado di comprendere il significato specifico delle parole, purché possano percepirne la portata lesiva e rimanerne turbati; tuttavia, tale circostanza non è di per sé sufficiente a fondare il diritto al risarcimento ove, all’esito della valutazione complessiva del contesto, il giudice di merito escluda in concreto l’effettiva portata screditante delle espressioni utilizzate.
Cass. civ., Sez. III, ordinanza 21 giugno 2026, n. 21026.
Sintesi della vicenda
L’ex moglie conveniva in giudizio l’ex marito chiedendone la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali per le frasi offensive rivoltele durante una telefonata concernente il pagamento delle spese straordinarie dei figli. La conversazione era avvenuta in vivavoce e le espressioni (“sei una madre schifosa”, “sei una persona cattiva”) erano state udite anche dai due figli minori, circostanza che, secondo l’attrice, aveva aggravato la lesione della sua dignità e del suo ruolo genitoriale, provocandole un grave disagio psicologico. Il Tribunale rigettava la domanda, decisione confermata dalla Corte d’appello, la quale riteneva che le frasi, pur aspre, dovessero essere valutate nel contesto di un acceso conflitto familiare caratterizzato da reciproche accuse e da persistenti controversie sull’adempimento degli obblighi di mantenimento. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo che la natura offensiva delle espressioni deve essere accertata in concreto, tenendo conto del contesto verbale e ambientale in cui esse sono state pronunciate. Ha inoltre ricordato che la presenza dei figli minori può integrare il requisito della comunicazione a più persone quando essi siano in grado di percepire la generica portata lesiva delle parole, ma ha ritenuto insindacabile l’accertamento di merito che aveva escluso, nel caso specifico, l’effettiva valenza screditante delle espressioni contestate.
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