In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, l’obbligo del genitore di mantenere, istruire ed educare il figlio sorge ipso iure dalla nascita, quale effetto della procreazione, e prescinde dall’accertamento giudiziale del rapporto di filiazione, che ha natura meramente dichiarativa. La violazione consapevole dei doveri genitoriali integra un illecito endofamiliare suscettibile di fondare il risarcimento del danno non patrimoniale patito dal figlio per la lesione del diritto fondamentale alla genitorialità, purché il genitore fosse consapevole, o colposamente ignaro, della propria probabile paternità. La relativa liquidazione può essere effettuata in via equitativa mediante applicazione analogica delle Tabelle milanesi sul danno da perdita del rapporto parentale, opportunamente adattate alle peculiarità della fattispecie. Quanto ai rapporti economici tra i genitori, il genitore che abbia sostenuto in via esclusiva il mantenimento del figlio anteriormente alla dichiarazione giudiziale di paternità ha diritto di regresso nei confronti dell’altro genitore ai sensi dell’art. 1299 c.c.; tuttavia, il relativo rimborso non coincide automaticamente con l’assegno di mantenimento determinato per il futuro, ma deve essere parametrato agli esborsi effettivamente o verosimilmente sostenuti, alle esigenze concrete del figlio nel periodo considerato e alle condizioni economiche di entrambi i genitori.
Cass. Civile, Ordinanza n. 24449 del 5 agosto 2026
Sintesi della vicenda
Una donna promuoveva azione per ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità biologica nei confronti del convenuto, chiedendo altresì il mantenimento, il risarcimento del danno da mancato riconoscimento e il rimborso delle somme sostenute dalla madre per il suo mantenimento. Il Tribunale dichiarava la paternità, riconosceva un assegno di mantenimento, il risarcimento del danno non patrimoniale e il diritto di regresso della madre. La Corte d’appello aumentava sia l’assegno di mantenimento sia l’importo riconosciuto alla madre a titolo di regresso, confermando inoltre il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale. Il padre proponeva ricorso per cassazione, contestando, tra l’altro, la propria responsabilità per il periodo antecedente alla conoscenza della paternità, la quantificazione del danno e del mantenimento, nonché il diritto di regresso della madre. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ribadendo i principi in tema di responsabilità genitoriale, risarcimento del danno endofamiliare e criteri di determinazione del regresso tra genitori.
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