La violazione, da parte del marito, del dovere di solidarietà anche economica nei confronti della moglie e della famiglia, costretta a ristrettezze economiche non giustificate dalle effettive disponibilità del coniuge, nonché la lesione dell’autodeterminazione e della dignità personale della moglie mediante comportamenti denigratori, vessatori e di controllo economico, integrano una forma di violenza economica e psicologica idonea a fondare sia l’addebito della separazione sia il risarcimento del danno endofamiliare. Il danno risarcibile comprende tanto la sofferenza morale derivante dalla condizione di soggezione e mortificazione personale, quanto il pregiudizio materiale conseguente allo stato di indigenza imposto dal coniuge. Inoltre, ai fini dell’assegno di mantenimento, il dovere di solidarietà coniugale deve essere coordinato con il principio di autoresponsabilità, sicché l’attitudine al lavoro del coniuge richiedente costituisce elemento valutabile nella determinazione dell’assegno.
Trib. Matera sent. 257 del 21/4/2026
Sintesi della vicenda
Il marito aveva promosso giudizio di separazione chiedendone l’addebito alla moglie, accusandola di non contribuire economicamente alla famiglia, di non lavorare e di dedicarsi eccessivamente alla cura degli animali domestici. La moglie si costituiva chiedendo, a sua volta, l’addebito della separazione al marito e il risarcimento del danno endofamiliare, denunciando anni di violenza economica e psicologica.
L’istruttoria, caratterizzata da numerose testimonianze, acquisizione di atti penali e consulenza contabile sulle disponibilità patrimoniali del marito, ha escluso che la moglie avesse violato i doveri coniugali. È emerso, infatti, che la scelta di abbandonare il lavoro era stata funzionale alla cura del figlio e della casa, attività svolte in maniera assorbente e condivisa nell’organizzazione familiare.
Il Tribunale ha invece accertato che il marito, pur disponendo di redditi e patrimoni significativi, sottoponeva la moglie a un costante controllo economico, assegnandole somme del tutto insufficienti per il mantenimento della famiglia, pretendendo la rendicontazione di ogni spesa e costringendola a ricorrere all’aiuto di parenti e amici per acquistare beni essenziali e medicinali. Sono state inoltre provate reiterate umiliazioni verbali e comportamenti denigratori.
Ritenendo tali condotte integranti una forma di violenza economica e psicologica, il Tribunale ha addebitato la separazione al marito e lo ha condannato al risarcimento del danno endofamiliare, quantificato in euro 10.800,00. Ha inoltre confermato in favore della moglie un assegno di mantenimento di euro 150 mensili, valorizzando però anche la sua residua capacità lavorativa e il principio di autoresponsabilità. La decisione sulle questioni riguardanti l’affidamento del figlio, il mantenimento del minore e le richieste sanzionatorie è stata rinviata al prosieguo del giudizio.
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