Il privilegio generale sui mobili previsto dall’art. 2751, n. 4, c.c. non assiste automaticamente l’intero credito da assegno divorzile, poiché tale credito non coincide integralmente con gli alimenti in senso stretto, avendo una più ampia funzione solidaristica post-coniugale. Ai fini del riconoscimento del privilegio è necessario accertare in concreto la sola componente strettamente alimentare dell’assegno, con privilegio limitato alle ultime tre mensilità. Inoltre, il coniuge che interviene nella procedura esecutiva deve tempestivamente indicare e quantificare le rate scadute e insolute, non essendo sufficiente il generico richiamo all’obbligo di corresponsione dell’assegno “vita natural durante”. Il giudice dell’opposizione agli atti esecutivi, infine, non può sostituirsi al giudice dell’esecuzione adottando direttamente provvedimenti di assegnazione delle somme pignorate.
Cass. civile ord. 18230 del 6/6/2026
Sintesi della vicenda
Una società cessionaria di un credito bancario aveva promosso un pignoramento presso terzi sulla pensione di un debitore. Nel corso della procedura interveniva l’ex moglie divorziata, sostenendo di vantare un rilevante credito per assegno divorzile mai corrisposto, nonché per spese di locazione, utenze e riscaldamento previste dalla sentenza di divorzio.
Il Giudice dell’esecuzione assegnava le somme alla creditrice procedente. L’ex moglie proponeva opposizione agli atti esecutivi e il Tribunale di Arezzo accoglieva la domanda, riconoscendole il diritto di partecipare al riparto in via privilegiata e disponendo direttamente l’assegnazione delle somme pignorate.
La società creditrice ricorreva in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, affermando che il giudice dell’opposizione agli atti esecutivi può soltanto eliminare l’atto viziato, senza sostituirsi al giudice dell’esecuzione nell’adozione di provvedimenti distributivi. Ha inoltre chiarito che il credito da assegno divorzile deve essere specificamente quantificato nelle rate già scadute e non pagate per poter partecipare al riparto e che il privilegio ex art. 2751 n. 4 c.c. non riguarda automaticamente l’intero assegno divorzile, ma soltanto la sua eventuale componente alimentare, limitatamente alle ultime tre mensilità. In mancanza di tali presupposti, il credito non può essere utilmente fatto valere nella procedura esecutiva. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata e rigettato l’opposizione proposta dall’ex coniuge.
www.osservatoriofamiglia.it
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.