In tema di responsabilità endofamiliare, la condotta del genitore che, in violazione dei doveri inerenti alla responsabilità genitoriale, ostacoli sistematicamente e per un periodo prolungato la relazione dei figli con l’altro genitore, sino a determinarne la sostanziale perdita, integra un illecito civile risarcibile ai sensi dell’art. 2043 c.c., ove abbia determinato la lesione del diritto fondamentale alla relazione genitore-figlio. Il danno non patrimoniale non può ritenersi in re ipsa, ma deve essere allegato e provato, anche mediante presunzioni, attraverso la dimostrazione delle concrete conseguenze pregiudizievoli prodotte dalla condotta illecita; ai fini della liquidazione equitativa possono assumere rilievo la durata della privazione del rapporto, l’età dei soggetti coinvolti, l’intensità del vincolo familiare compromesso e le conseguenze morali e psichiche concretamente patite.
Tribunale di Frosinone, Sezione civile, sentenza 4 agosto 2026
Sintesi della vicenda
Il padre agiva contro l’ex moglie chiedendo il risarcimento del danno derivante dalla privazione del rapporto con le due figlie, che non vedeva da circa quindici anni.
Secondo la prospettazione attorea, già durante la convivenza la madre aveva tenuto comportamenti volti a creare una distanza tra padre e figlie e, dopo la separazione, avrebbe definitivamente ostacolato la relazione. Il padre aveva tentato di recuperare i rapporti anche attraverso percorsi di mediazione e interventi giudiziari, senza risultato. La separazione e soprattutto il successivo allontanamento delle figlie gli avevano inoltre provocato una significativa sofferenza psicologica.
L’istruttoria testimoniale ha confermato il progressivo deterioramento della relazione: i testi hanno riferito che le figlie avevano smesso di vedere il padre, che questi aveva manifestato una profonda sofferenza per la situazione e che la madre aveva tenuto condotte di ostacolo alla relazione. Il Tribunale valorizza anche il precedente giudizio di separazione, nel quale era già stato evidenziato che il padre era stato privato della possibilità di esercitare le proprie funzioni genitoriali e di avere rapporti con le figlie.
Il Tribunale ritiene pertanto dimostrati la condotta illecita della madre, il danno subito dal padre e il nesso causale tra i due, escludendo elementi idonei a fondare una corresponsabilità del padre. Particolare rilievo assume la durata della perdita della relazione: circa 20 anni al momento della decisione, tenuto conto anche dell’assenza di concrete prospettive di ricostituzione del rapporto.
Quanto alla quantificazione, il Tribunale utilizza come parametro orientativo le Tabelle di Milano relative alla perdita del rapporto parentale, adattandole alla diversa fattispecie della perdita della relazione con figli ancora in vita. Considerando separatamente il rapporto con ciascuna figlia, liquida rispettivamente € 122.529 ed € 74.309, per complessivi € 196.838, cui aggiunge € 30.000 per il danno psichico, giungendo alla somma complessiva di € 226.838.
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