L’assegnazione della casa familiare e l’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti presuppongono la persistente esigenza di tutela dell’habitat domestico e del percorso formativo della prole; tali misure vengono meno quando il figlio abbia raggiunto una adeguata capacità lavorativa ed economica, desumibile anche da elementi quali il completamento del percorso di studi, lo svolgimento di attività lavorativa retribuita e l’età, non essendo necessario un impiego stabile, ma sufficiente un reddito idoneo a soddisfare le esigenze essenziali di vita.
Cass. civile ord. 10301 del 20/4/2026
Sintesi della vicenda
La controversia trae origine dall’azione promossa dalla proprietaria di un immobile per ottenere la revoca dell’assegnazione della casa coniugale disposta in favore dell’ex cognata, madre di figli ormai maggiorenni.
Il Tribunale e, successivamente, la Corte d’Appello di Napoli rigettavano la domanda, ritenendo che la maggiore età dei figli non fosse di per sé sufficiente a far cessare il diritto all’assegnazione, in assenza di una piena autosufficienza economica degli stessi. In particolare, la Corte territoriale escludeva che una borsa di studio percepita dalla figlia fosse idonea a integrare tale requisito.
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha censurato tale impostazione, affermando che la valutazione dell’autosufficienza economica deve essere condotta in concreto e con criteri rigorosi, soprattutto in relazione all’età del figlio. Nel caso di specie, la percezione di una borsa di studio significativa, unitamente al completamento del percorso formativo e allo svolgimento di attività lavorativa, costituivano elementi idonei a dimostrare il raggiungimento di una adeguata capacità lavorativa ed economica.
Ne consegue che la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare più attentamente la cessazione delle condizioni giustificative dell’assegnazione della casa familiare, con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio.