In tema di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, la legittimazione del genitore a richiedere all’altro il contributo di mantenimento non presuppone necessariamente una coabitazione continuativa con il figlio, essendo sufficiente la persistenza di un collegamento stabile, anche discontinuo, con l’abitazione genitoriale, accompagnato dall’effettivo sostegno delle sue esigenze di vita.
La circostanza che il figlio dimori autonomamente in un immobile di proprietà del genitore non esclude, pertanto, la legittimazione di quest’ultimo, qualora continui a provvedere prevalentemente al suo mantenimento.
Il conseguimento della laurea e lo svolgimento di attività lavorative saltuarie, produttive di redditi modesti, non determinano automaticamente il raggiungimento dell’autosufficienza economica, potendo tuttavia giustificare una riduzione proporzionale del contributo.
L’intervento autonomo del figlio maggiorenne nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, ove non ricorra un’ipotesi di litisconsorzio necessario, è soggetto ai termini preclusivi previsti dall’art. 473-bis.16 c.p.c., con conseguente inammissibilità delle domande proposte tardivamente ai sensi dell’art. 473-bis.20 c.p.c.
Tribunale ordinario di Treviso, Prima Sezione Civile, sentenza del 28 luglio 2026
Il Tribunale di Treviso è stato chiamato a pronunciarsi sulla modifica delle condizioni economiche stabilite con sentenza di divorzio del 24 giugno 2021, relativamente al mantenimento di due figli.
Il padre chiedeva la revoca dell’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, ventiquattrenne, sostenendo che questi non convivesse più con la madre, avendo trasferito la propria abitazione in un immobile di proprietà paterna. Domandava inoltre che fosse posto a carico della madre un contributo per il figlio, non ancora economicamente autosufficiente, oppure, in subordine, che ciascun genitore provvedesse direttamente al suo mantenimento.
La madre contestava la richiesta e proponeva domanda riconvenzionale per ottenere l’aumento dell’assegno destinato alla figlia, divenuta maggiorenne nelle more, da circa 480 a 800 euro mensili.
Nel corso del procedimento interveniva volontariamente anche il figlio maggiorenne, chiedendo il versamento diretto del contributo materno. Il Tribunale dichiarava tuttavia inammissibile l’intervento per tardività, essendo stato effettuato alla vigilia dell’udienza di prima comparizione, quando erano già maturate le preclusioni previste per la costituzione della parte resistente.
Quanto al mantenimento del figlio, il Collegio respingeva l’eccezione di difetto di legittimazione del padre, valorizzando una concezione sostanziale della convivenza. Pur abitando autonomamente, il giovane conservava infatti la residenza anagrafica presso il padre, che gli metteva a disposizione l’immobile e sosteneva prevalentemente le sue esigenze quotidiane.
Il Tribunale escludeva inoltre che il figlio avesse raggiunto l’autosufficienza economica: la recente laurea in Ingegneria Aerospaziale e lo svolgimento di lavori saltuari, con guadagni medi di 200-300 euro mensili, non erano sufficienti a dimostrare un’indipendenza economica stabile. Tali circostanze giustificavano, tuttavia, una riduzione del contributo complessivo.
Accertata la sostanziale omogeneità delle condizioni reddituali e patrimoniali degli ex coniugi, il Tribunale disponeva quindi, con decorrenza dalla domanda, la revoca dell’obbligo contributivo paterno per il figlio e poneva a carico della madre un assegno di 300 euro mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Quanto alla figlia, il Collegio riconosceva che il passaggio dall’adolescenza alla maggiore età e la crescita delle esigenze scolastiche, sociali e personali costituiscono circostanze idonee a giustificare l’incremento del mantenimento, senza necessità di dimostrare analiticamente ogni singola maggiore spesa.
Accoglieva pertanto parzialmente la domanda riconvenzionale materna, aumentando il contributo paterno a 550 euro mensili, oltre rivalutazione ISTAT e 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla domanda.
Le spese di lite venivano compensate per metà, con condanna della parte indicata in dispositivo al pagamento della restante metà, liquidata in euro 4.495,50 oltre accessori.
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