ai fini dell’annullabilità del testamento ex art 624 c.c., la ricorrenza del dolo non può essere ravvisata in una qualunque influenza psicologica esercitata da altri sulla volontà del testatore, occorrendo invece atti aventi i caratteri della callidità e dell’illecito, integranti gli estremi della frode e dell’inganno, onde il testatore abbia determinato la sua volontà in un senso verso il quale, di per sé, non si sarebbe indirizzata. L’idoneità di tali raggiri deve essere valutata soggettivamente in relazione alle particolari condizioni psicologiche, culturali e ambientali del soggetto passivo; tale criterio, tuttavia, attiene non già al presupposto oggettivo dell’esistenza del raggiro, ma alla sua efficacia soggettiva nella determinazione della volontà.
In tema di captazione, peraltro, la idoneità dei mezzi usati deve essere valutata con criteri di larghezza nei casi in cui il testatore, per le sue anormali condizioni di spirito e di salute, sia più facilmente predisposto a subire l’altrui volontà. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che non integra ipotesi di captazione o coartazione ex art. 624 c.c. il comportamento di un coniuge volto ad allontanare l’altro dalla famiglia e dall’ambiente sociale di origine e tale da inferire nel medesimo timore al punto da evidenziare uno stato di soggezione. Pertanto, il mero stato di soggezione e di timore sono di per sé insufficienti a provare una incidenza sulla volontà testamentaria del de cuius
Trib. Rimini sent. 527 del 26/6/2025
il negozio testamentario richiede ai fini della sua validità, l’integrità della volontà del de cuius, la quale postula la capacità di intendere e di volere e l’assenza di vicende perturbative nella formazione del consenso. I vizi del consenso previsti dal legislatore, con riguardo al negozio testamentario, sono l’errore, il dolo e la violenza. In particolare, il dolo è una forma di coartazione della volontà avvicinabile all’errore, dal punto di vista dell’effetto, dato che si incentra sulla presenza di una falsa rappresentazione della volontà; esso però si distingue, al contempo, dall’errore, per il fatto che la falsa rappresentazione non si genera spontaneamente, ma consegue al fatto di un altro soggetto; precisamente, esso dipende da un raggiro. Pertanto, il dolo postula un fatto (il raggiro), che determina un errore, che, a sua volta, incide sulla formazione della volontà testamentaria del de cuius.
Il dolo testamentario ricorre quando la persona che redige il testamento è convinta di agire liberamente ma nella realtà le sue azioni sono influenzate da quanto detto o fatto da altre persone a lei vicine e non si tratta di lusinghe o di richieste, bensì, di veri e propri inganni, considerando anche il suo stato di salute ed emotivo
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