Il testamento pubblico, in base all’art. 603 comma 2 cod. civ., è un atto personalissimo che non ammette rappresentanza, o assistenza (salvo i casi particolari del muto e del sordo regolati dal comma 4 e dalla legge notarile), e presuppone che sia il testatore a manifestare liberamente ed autonomamente la propria volontà alla sola presenza del notaio e di due testimoni, affinché poi il notaio riduca in iscritto la volontà manifestatagli, dando atto delle compiute formalità, e ne dia lettura ai presenti prima della loro sottoscrizione, senza la presenza di soggetti estranei, neppure l’amministratore di sostegno
Cass. civile, sentenza n. 2648 del 6/2/2026
LA VICENDA
La vicenda trae origine da un procedimento disciplinare promosso nei confronti di un notaio, ritenuto responsabile di aver ricevuto un testamento pubblico redatto alla presenza dell’amministratore di sostegno della testatrice, oltre che dei testimoni, sulla base di un’autorizzazione generica del giudice tutelare. La CO.RE.DI. gli irrogava la sanzione della sospensione per violazione dell’art. 28 della legge notarile, ritenendo nullo l’atto testamentario per contrasto con l’art. 603 c.c. e con l’art. 54 del R.D. n. 1326/1914, in quanto il testamento pubblico è atto personalissimo che richiede la libera e autonoma manifestazione della volontà del testatore senza assistenze improprie.
La Corte d’Appello confermava la sanzione disciplinare, evidenziando che l’autorizzazione del giudice tutelare, priva di adeguata motivazione, non era idonea ad ampliare i poteri dell’amministratore di sostegno né a incidere sulla capacità di testare della beneficiaria, peraltro ritenuta capace dallo stesso notaio. Inoltre, la presenza dell’amministratore di sostegno risultava funzionale a cristallizzare volontà già espresse, con indebita compressione della libertà di autodeterminazione della testatrice.
Il notaio proponeva ricorso per cassazione sostenendo che l’assistenza dell’amministratore di sostegno non avesse interferito con la volontà testamentaria e che l’autorizzazione del giudice tutelare riguardasse solo le modalità dell’atto. La Suprema Corte rigettava il ricorso, ribadendo che il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva, in assenza di specifiche limitazioni, la capacità di testare e che il testamento pubblico, quale atto personalissimo, non ammette rappresentanza o assistenza di soggetti estranei, sicché la presenza dell’amministratore di sostegno integra violazione delle norme poste a tutela della libera formazione della volontà testamentaria.
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