L’ipoteca giudiziale iscritta a garanzia dell’assegno di mantenimento deve essere cancellata quando l’obbligazione garantita sia definitivamente estinta, in quanto la garanzia ipotecaria ha natura accessoria rispetto al credito. In difetto del consenso del creditore, il debitore può ottenere un provvedimento giudiziale che ordini la cancellazione dell’iscrizione. Le spese di cancellazione gravano sul debitore garantito, mentre la legittimità originaria dell’iscrizione non è esclusa dalla successiva estinzione del credito.
Trib. Napoli sentenza 22 maggio 2026, n. 8548
Sintesi della vicenda
La ricorrente chiedeva la cancellazione di un’ipoteca giudiziale iscritta dall’ex coniuge nel 2019 a garanzia del credito derivante dall’assegno di mantenimento per i figli, previsto dalla sentenza di separazione. Successivamente, nel corso del giudizio di divorzio, l’obbligo di mantenimento era stato dapprima revocato con ordinanza presidenziale e poi definitivamente eliminato dalla sentenza di scioglimento del matrimonio, che recepiva gli accordi delle parti escludendo qualsiasi assegno per i figli. Nonostante le ripetute richieste, il resistente non aveva prestato il consenso alla cancellazione dell’ipoteca, impedendo alla ricorrente di perfezionare la vendita dell’immobile.
Il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda, rilevando che l’ipoteca, quale garanzia accessoria del credito, non può sopravvivere all’estinzione dell’obbligazione garantita. Accertata la cessazione del credito per effetto dei provvedimenti intervenuti nel giudizio di divorzio e preso atto dell’assenza di opposizione del resistente alla cancellazione, ha ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla cancellazione dell’iscrizione una volta divenuta definitiva la sentenza. Ha invece rigettato la richiesta di porre a carico del resistente le spese di cancellazione, ritenendo che, in via analogica rispetto all’art. 2846 c.c., esse gravino sul debitore. Ha inoltre escluso il risarcimento del danno per difetto di prova e, in ragione dell’accoglimento solo parziale della domanda, ha compensato le spese nella misura di un terzo, condannando il resistente ai restanti due terzi. Infine, poiché il resistente non aveva partecipato senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione obbligatoria, è stato condannato al versamento della sanzione prevista dall’art. 12-bis del D.Lgs. n. 28/2010.
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