Il sequestro previsto dall’art. 473-bis.36 c.p.c. costituisce uno strumento speciale di garanzia proprio del diritto di famiglia, profondamente diverso dal sequestro conservativo disciplinato dall’art. 671 c.p.c. Esso non ha natura cautelare in senso proprio né funzione preparatoria all’esecuzione forzata, ma è finalizzato ad assicurare l’adempimento degli obblighi di mantenimento attraverso una tutela rafforzata dei crediti familiari. Presuppone l’esistenza di un credito già accertato e assistito da titolo esecutivo e richiede esclusivamente un concreto rischio prognostico di futuro inadempimento, senza necessità di dimostrare un inadempimento già verificatosi. Ne consegue che il provvedimento di sequestro concesso nel corso del giudizio non è autonomamente reclamabile ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., trovando applicazione esclusivamente il sistema impugnatorio previsto dal rito unitario della famiglia, improntato al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.
Trib. Genova, ordinanza 2 luglio 2026
Sintesi della vicenda
Nel corso di un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, il giudice delegato aveva autorizzato, ai sensi dell’art. 473-bis.36 c.p.c., il sequestro di beni mobili, immobili e crediti dell’ex marito fino alla concorrenza di € 144.000, quale garanzia del soddisfacimento degli obblighi economici derivanti dalla crisi familiare.
L’uomo proponeva reclamo al Collegio ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., sostenendo:
La resistente eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del reclamo, osservando che il sequestro disposto ai sensi dell’art. 473-bis.36 c.p.c. non costituisce un sequestro conservativo ordinario e, pertanto, non è soggetto alla disciplina del reclamo cautelare prevista dall’art. 669-terdecies c.p.c.
Il Tribunale coglie l’occasione per delineare la natura dell’istituto.
Osserva anzitutto che il sequestro disciplinato dall’art. 473-bis.36 c.p.c. rappresenta uno strumento autonomo e speciale del diritto di famiglia, avente una funzione diversa da quella del sequestro conservativo.
La sua finalità non consiste semplicemente nel conservare la garanzia patrimoniale del credito in vista dell’esecuzione, bensì nell’esercitare una forma di coazione psicologica sul debitore affinché adempia spontaneamente agli obblighi di mantenimento, in considerazione della particolare rilevanza dei crediti alimentari e familiari. Per tale ragione esso è svincolato dalla funzione tipicamente cautelare e preparatoria del pignoramento.
Il Collegio precisa inoltre che, a differenza del sequestro conservativo:
Passando al tema dell’impugnazione, il Tribunale evidenzia che il rito della famiglia costituisce un sistema processuale autonomo, con conseguente esclusione dell’applicazione analogica della disciplina cautelare uniforme.
Da ciò deriva una distinzione:
Il Tribunale afferma quindi che il provvedimento di sequestro concesso in corso di causa non è autonomamente impugnabile, essendo destinato ad essere successivamente confermato, modificato o revocato nel provvedimento definitivo, il quale sarà eventualmente assoggettabile ai normali mezzi di impugnazione.
Applicando tali principi al caso concreto, il Collegio rileva che il provvedimento impugnato era inequivocabilmente un sequestro ex art. 473-bis.36 c.p.c. e non un sequestro conservativo ordinario.
Di conseguenza dichiara inammissibile il reclamo proposto ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. e condanna il reclamante alle spese del procedimento.
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