In materia di affidamento dei figli e di addebito della separazione, la reiterata formulazione di accuse di abusi sessuali nei confronti dell’altro genitore, risultate sistematicamente prive di riscontro all’esito di plurimi procedimenti penali, consulenze tecniche e accertamenti dei servizi sociali, integra una condotta gravemente pregiudizievole quando il genitore accusatore perseveri, in modo rigido e ossessivo, nel proprio convincimento, sottoponendo il minore a continue pressioni per ottenere conferme delle accuse e inducendolo a interpretare come patologici normali comportamenti infantili. Tale comportamento giustifica l’affidamento esclusivo all’altro genitore, ove ritenuto idoneo a garantire equilibrio e continuità affettiva, nonché l’addebito della separazione al genitore autore delle accuse infondate, qualora esse abbiano determinato la definitiva crisi del rapporto coniugale.
Cass. civile, ordinanza 15 luglio 2026, n. 23253
Sintesi della vicenda
La controversia trae origine dalla separazione di una coppia con un figlio minore.
La madre aveva abbandonato la casa familiare sostenendo di avere scoperto presunti abusi sessuali commessi dal marito nei confronti del figlio e, in precedenza, anche dal nonno paterno. In ragione di tali accuse aveva domandato l’addebito della separazione al marito, affermando di essersi allontanata esclusivamente per proteggere il bambino.
Il Tribunale di Livorno, tuttavia, all’esito dell’istruttoria, aveva:
La Corte d’Appello di Firenze confermava integralmente la decisione.
Con riferimento all’addebito, i giudici osservavano che le accuse di abusi sessuali rivolte dalla madre erano state ripetutamente smentite.
L’inesistenza degli abusi emergeva:
La Corte rilevava inoltre una significativa contraddizione nella condotta della donna, la quale aveva continuato a convivere con il marito per diversi mesi anche dopo la prima denuncia, circostanza ritenuta incompatibile con la reale convinzione dell’esistenza di un grave pericolo immediato per il figlio.
Da ciò la Corte desumeva che l’allontanamento della madre dalla casa coniugale fosse privo di valida giustificazione e costituisse una grave violazione dei doveri coniugali causalmente determinante la crisi matrimoniale, con conseguente addebito della separazione.
Quanto all’affidamento del minore, la Corte attribuiva particolare rilievo alle conclusioni della CTU.
Secondo il consulente tecnico, condiviso integralmente dai giudici, la madre era dominata da una convinzione definita “ossessiva” circa l’esistenza degli abusi, convinzione rigida, non suscettibile di revisione critica nonostante tutti gli accertamenti svolti.
Proprio tale atteggiamento aveva determinato una condotta gravemente pregiudizievole per il figlio.
La madre, infatti:
La Corte ha ritenuto che tale comportamento esponesse il minore a un concreto rischio evolutivo, fino al pericolo di compromettere definitivamente il rapporto con il padre e di costruire nel bambino un’identità fondata sulla convinzione di essere vittima di abusi mai verificatisi.
Per converso, il padre veniva descritto quale genitore equilibrato, capace di garantire stabilità affettiva, cura e continuità educativa, oltre che disponibile a favorire il mantenimento del rapporto del figlio con la madre.
Sulla base di tali elementi venivano ritenuti pienamente giustificati sia l’affidamento esclusivo al padre sia la previsione di incontri protetti con la madre, reputati gli strumenti più idonei a tutelare il superiore interesse del minore.
La madre proponeva ricorso per cassazione articolando dieci motivi, censurando, tra l’altro:
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile.
La Suprema Corte ha osservato che la Corte territoriale aveva fondato la decisione su una pluralità di elementi convergenti — CTU, relazioni dei servizi sociali, consulenze svolte nel procedimento penale, materiale documentale prodotto dalla stessa madre — tutti idonei a dimostrare non solo l’infondatezza delle accuse, ma anche la natura gravemente pregiudizievole della condotta materna.
Ha inoltre evidenziato che le continue denunce e le accuse infondate rivolte al padre costituivano esse stesse il fondamento dell’addebito della separazione, poiché avevano irrimediabilmente compromesso il rapporto coniugale.
Le censure della ricorrente sono state ritenute inammissibili perché non si confrontavano con la complessiva motivazione della Corte d’Appello né con la duplice ratio decidendi posta a fondamento della decisione.
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