In materia di violenza domestica, la denuncia della madre non può essere svalutata né letta come strumentale al giudizio di separazione o affidamento, dovendo il giudice valutare il contenuto dichiarativo alla luce del contesto relazionale e della dinamica della violenza, anche in presenza di ritardi nella denuncia.
Ne consegue che l’accertamento di condotte violente o maltrattanti, specie se avvenute in presenza dei figli minori, costituisce elemento rilevante ai fini delle decisioni civili in tema di responsabilità genitoriale e affidamento, potendo giustificare l’adozione di misure di protezione del minore, fino all’affidamento esclusivo, in applicazione del principio del best interest of the child.
Cass. penale sent. 40216 del 25/9/2025
LA VICENDA
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per maltrattamenti aggravati nei confronti del marito, respingendo le censure difensive fondate sull’asserita inattendibilità della persona offesa e sul ritardo nella denuncia, ritenuto indice di strumentalità in vista della separazione.
La Suprema Corte ha ribadito che, nei reati di violenza domestica, il tempo della denuncia non è indice di falsità, poiché il silenzio della vittima può dipendere da paura, condizionamento psicologico, dipendenza economica e tutela dei figli.
È stato inoltre affermato che la violenza assistita dai minori assume rilievo centrale, imponendo una lettura coordinata tra giudizio penale e civile: la protezione dei figli prevale su ogni sospetto di conflittualità genitoriale, e l’esistenza di un contesto violento legittima scelte civilistiche incisive, incluso l’affidamento esclusivo e la limitazione o sospensione della responsabilità del genitore violento.