In materia di responsabilità genitoriale e regolamentazione dei rapporti genitori-figli, il giudice deve assumere decisioni orientate in via primaria al superiore interesse del minore, valutato in concreto alla luce delle sue esigenze di equilibrio psico-affettivo, continuità relazionale e crescita armonica; ne consegue che la grave conflittualità tra i genitori, le condotte violente e l’incapacità di cooperazione genitoriale possono giustificare l’affidamento esclusivo in favore del genitore maggiormente idoneo a garantire stabilità e tutela del figlio. Qualora il minore manifesti un rifiuto intenso, persistente e radicato nei confronti del genitore non affidatario, tale da non risultare superabile in tempi brevi neppure mediante interventi dei servizi sociali o percorsi di sostegno, il giudice può legittimamente disporre la sospensione, anche totale, degli incontri, indipendentemente dall’accertamento delle responsabilità genitoriali nella genesi del rifiuto e dalla fondatezza delle motivazioni addotte dal minore, dovendosi piuttosto valutare la profondità e l’intensità dell’avversione e il rischio che la prosecuzione coattiva della frequentazione determini una radicalizzazione del disagio o traumi psichici. In tale prospettiva, la limitazione o modulazione degli incontri (anche in forma protetta o sospesa) non integra una compressione ingiustificata della bigenitorialità, ma costituisce misura di protezione funzionale al benessere del minore, specie quando il genitore avversato abbia mostrato discontinuità relazionale, comportamenti inadeguati o condotte violente incidenti sulla capacità genitoriale, risultando invece l’altro genitore stabile punto di riferimento affettivo ed educativo
Trib. Venezia sentenza 15/12/2025
Sintesi della vicenda:
La madre proponeva domanda di modifica delle condizioni relative al figlio minore, originariamente affidato in regime condiviso con collocamento prevalente presso di lei, deducendo la grave conflittualità con il padre, la sua incostanza nei rapporti con il minore, la condanna per maltrattamenti e il progressivo rifiuto del bambino nei suoi confronti. Dalle relazioni dei Servizi Sociali emergeva un clima familiare fortemente conflittuale, l’esposizione del minore ai contrasti genitoriali, nonché atteggiamenti paterni altalenanti, caratterizzati anche da lunghi periodi di assenza e difficoltà a gestire le paure del figlio. Il minore manifestava un rifiuto significativo verso il padre, riconosciuto dallo stesso, mentre i percorsi di sostegno alla genitorialità e di monitoraggio non avevano prodotto miglioramenti. Il Tribunale, valorizzando l’interesse preminente del minore, la sua stabilità presso la madre, le condotte violente pregresse del padre e la radicata avversione del bambino, disponeva l’affidamento esclusivo alla madre, attribuendole le decisioni di maggior interesse, e stabiliva incontri padre-figlio in modalità protetta presso i Servizi Sociali, evidenziando che, in presenza di rifiuto profondo e non rapidamente superabile, è legittima anche la sospensione degli incontri ove necessaria a evitare pregiudizi psichici e la cristallizzazione del disagio relazionale
fonte: https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17523043
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.