In materia di affidamento dei figli minori, il principio di bigenitorialità costituisce regola generale e può essere derogato mediante affidamento esclusivo soltanto quando sia accertata, con rigorosa istruttoria, la contrarietà dell’affidamento condiviso all’interesse del minore. L’opinione del minore, pur dovendo essere attentamente considerata, non assume carattere vincolante e non attribuisce un diritto di veto sulle decisioni giudiziali. Il giudice può disporre l’affidamento esclusivo all’altro genitore e adottare misure limitative della responsabilità genitoriale quando emerga un comportamento del genitore collocatario gravemente ostativo alla crescita equilibrata del figlio, caratterizzato da manipolazione, strumentalizzazione, ostacolo alla relazione con l’altro genitore e sistematica violazione dei provvedimenti giudiziari.
Quando l’istruttoria dimostri che il genitore collocatario ha instaurato con il figlio una relazione disfunzionale caratterizzata da manipolazione, controllo psicologico, ostacolo alla figura dell’altro genitore e sistematica compromissione della bigenitorialità, il giudice può disporre l’affidamento esclusivo all’altro genitore, limitare la responsabilità genitoriale del primo e prevedere anche una temporanea sospensione dei rapporti, purché tali misure risultino proporzionate e finalizzate al recupero dell’equilibrio psico-relazionale del minore
Cass. civile ord. 20033 del 15 maggio 2026
Sintesi della vicenda
Nell’ambito di una separazione giudiziale, il Tribunale di Ragusa aveva disposto l’affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre, ponendo a carico del padre assegni di mantenimento per la moglie e per i figli. Entrambi i coniugi proponevano appello contestando sia le statuizioni economiche sia quelle riguardanti i minori.
All’esito di una più approfondita istruttoria, comprensiva degli aggiornamenti della CTU, delle relazioni dei servizi sociali e dell’intervento della curatrice speciale dei minori, la Corte d’Appello di Catania accertava gravi condotte materne ostative alla bigenitorialità e disponeva l’affidamento esclusivo dei figli al padre, il collocamento del minore presso quest’ultimo, la limitazione temporanea della responsabilità genitoriale della madre e una graduale ripresa dei rapporti madre-figlio. Venivano inoltre rideterminati gli aspetti economici, con revoca dell’assegno di mantenimento in favore della moglie.
La madre ricorreva per cassazione lamentando, tra l’altro, la violazione del principio di bigenitorialità, il mancato rispetto della volontà espressa dal minore di rimanere con lei, l’erroneità dell’affidamento esclusivo al padre e delle limitazioni imposte alla sua responsabilità genitoriale.
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo che la Corte d’Appello avesse adeguatamente accertato la situazione di pregiudizio per il minore e correttamente privilegiato il suo interesse superiore rispetto alle preferenze manifestate dal figlio e alle richieste della madre.
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