In regime di comunione legale, l’esclusione dalla comunione di un bene immobile acquistato dopo il matrimonio ai sensi dell’art. 179, comma 1, lett. f), c.c. richiede che nell’atto di acquisto sia resa una dichiarazione specifica e puntuale circa la provenienza personale delle somme impiegate, con esatta indicazione del titolo di personalità (riconducibile alle fattispecie di cui all’art. 179, comma 1, lett. a)-e) c.c.); in difetto di tale indicazione, la dichiarazione adesiva del coniuge non acquirente ex art. 179, comma 2, c.c. non ha valore confessorio e l’inesistenza dei presupposti di esclusione può essere fatta valere con successiva azione di accertamento della comunione. Ne consegue che il coniuge che invoca la proprietà esclusiva deve provare in concreto la provenienza personale della provvista (ad es. da donazione o da vendita di bene personale), non potendo la mera formale intestazione o la generica clausola ex art. 179 c.c. sostituire la prova dei presupposti; inoltre, in caso di pagamento tramite conto cointestato opera la presunzione di contitolarità interna ex art. 1298, comma 2, c.c., superabile solo con prova contraria (anche presuntiva grave, precisa e concordante)
Corte App. Bologna sent. 1687 del 7/10/2025
LA VICENDA
Il marito agiva davanti al Tribunale di Reggio Emilia per far accertare che un terreno edificabile acquistato in costanza di matrimonio e formalmente intestato alla moglie (con richiamo in rogito all’art. 179, lett. f), c.c.) dovesse invece ritenersi in comunione legale, perché pagato con risparmi comuni transitati su conto corrente cointestato; chiedeva altresì la comunione sulle costruzioni realizzate sul terreno per accessione. Il Tribunale accoglieva la domanda, ritenendo non provata dalla moglie l’origine personale delle somme (asseritamente da donazione paterna) e valorizzando la presunzione di pari appartenenza del saldo del conto cointestato. La moglie appellava sostenendo che bastassero le dichiarazioni rese nel rogito (anche del coniuge non acquirente) senza ulteriore specificazione dei beni personali e contestando il riparto dell’onere probatorio. La Corte d’Appello di Bologna rigettava l’appello: la clausola ex art. 179 lett. f) priva di precisa indicazione della provenienza personale non rende “confessorio” l’assenso del coniuge non acquirente e non impedisce l’azione di accertamento della comunione; inoltre, la moglie non aveva fornito prova certa che la provvista impiegata derivasse da somme personali, a fronte dell’uso del conto cointestato e della presunzione ex art. 1298 c.c.
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.