In tema di comunione legale, ai fini dell’esclusione di un bene dalla comunione ex art. 179 c.c., è necessario che nell’atto di acquisto intervengano congiuntamente: (i) la dichiarazione espressa del coniuge acquirente circa la natura personale del bene (c.d. “dichiarazione di esclusione”); e (ii) la partecipazione all’atto dell’altro coniuge, il quale deve rendere una dichiarazione adesiva e confermativa della destinazione personale del bene.
La mera partecipazione del coniuge non acquirente all’atto – anche in qualità di parte (es. venditore) – non è sufficiente a integrare tale requisito, né può assumere valore equipollente alla dichiarazione richiesta dalla legge, la quale deve essere espressa e inequivoca; in difetto, il bene ricade nella comunione legale.
Cass. civile sent. 11590 del 28/4/2026
Sintesi della vicenda
La controversia trae origine da un giudizio di divisione tra ex coniugi, avente ad oggetto un immobile acquistato in costanza di matrimonio dal marito, il quale ne rivendicava la natura personale e, dunque, l’esclusione dalla comunione legale.
La Corte d’appello aveva ritenuto che l’immobile fosse escluso dalla comunione, valorizzando il fatto che la moglie avesse partecipato all’atto di compravendita (in qualità di venditrice) e che tale partecipazione potesse equivalere a una implicita adesione alla natura personale del bene.
La Corte di cassazione censura tale impostazione, chiarendo che:
Nel caso concreto, mancava una dichiarazione espressa della moglie, sicché la Corte ha ritenuto erronea l’esclusione del bene dalla comunione, cassando la sentenza impugnata con rinvio.
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