In tema di comunione legale tra coniugi, i beni destinati all’esercizio dell’impresa individuale costituita dopo il matrimonio rientrano nella comunione de residuo ex art. 178 c.c.; conseguentemente, al momento dello scioglimento del regime patrimoniale, non è consentito assegnare al coniuge non imprenditore singoli beni aziendali, ma deve essergli riconosciuto un diritto di credito pari al 50% del valore dell’azienda quale complesso organizzato, determinato alla data della cessazione della comunione e al netto delle passività esistenti
Cass. civile sentenza n. 21412 del 23 giugno 2026
Sintesi della vicenda
A seguito della separazione personale, un coniuge conveniva in giudizio l’altro chiedendo lo scioglimento della comunione legale e la divisione di numerosi beni mobili e immobili. Tra le questioni principali vi era la sorte dell’azienda agricola gestita dal marito, comprensiva di terreni, fabbricati e immobili destinati all’attività agrituristica.
Il Tribunale di Trento aveva ritenuto che alcuni beni, in particolare quelli destinati all’esercizio dell’impresa agricola, appartenessero alla comunione de residuo ex art. 178 c.c., assegnando tuttavia alla moglie soltanto alcuni beni immobili funzionali all’attività aziendale. La Corte d’appello confermava tale impostazione.
Il marito ricorreva per cassazione deducendo, tra l’altro, l’erronea applicazione degli artt. 177, 178 e 179 c.c., sostenendo che i beni destinati all’impresa dovessero essere considerati personali e che la Corte territoriale avesse erroneamente ricompreso nella comunione beni acquistati per l’attività imprenditoriale.
La Corte di cassazione rigetta le censure relative alla qualificazione dei beni come rientranti nella comunione de residuo, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui i beni destinati all’impresa individuale costituita dopo il matrimonio restano nella disponibilità del coniuge imprenditore durante la comunione, ma, al suo scioglimento, assumono rilievo patrimoniale a tutela dell’altro coniuge.
Accoglie invece il motivo concernente le modalità di liquidazione della comunione de residuo, rilevando che la Corte d’appello ha erroneamente attribuito alla moglie un singolo immobile aziendale anziché riconoscerle il diritto di credito corrispondente al 50% del valore dell’intera azienda, intesa come complesso organizzato, da determinarsi al momento della cessazione della comunione e al netto delle passività. La sentenza viene pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trento in diversa composizione affinché proceda a una nuova determinazione dei diritti patrimoniali delle parti secondo i principi enunciati.
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