In tema di revisione delle condizioni di divorzio e di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, la modifica o revoca dell’assegno presuppone l’allegazione e prova di sopravvenienze idonee ad alterare l’originario equilibrio patrimoniale; non integra autosufficienza economica lo svolgimento di attività lavorativa stagionale, precaria e con redditi modesti, né la percezione di NASpI, trattandosi di entrate temporanee e inidonee a garantire stabile emancipazione economica. Inoltre, l’aumento delle esigenze della prole, anche maggiorenne, è notoriamente connesso alla crescita e può giustificare l’adeguamento dell’assegno di mantenimento anche in assenza di prova specifica, mentre le indagini officiose sulle condizioni economiche non possono supplire a carenze di allegazione, avendo natura meramente esplorativa.
Corte App. Bologna sent. 1018 del 9/6/2025
LA VICENDA
Un padre proponeva ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. per la modifica delle condizioni di divorzio, chiedendo la revoca o riduzione del contributo di mantenimento di € 200 mensili per il figlio venticinquenne e per la figlia divenuta maggiorenne, sostenendo l’autosufficienza economica del primo e l’assenza di prova delle condizioni economiche della madre. Il Tribunale di Ferrara rigettava le domande e, in accoglimento della riconvenzionale materna, aumentava l’assegno per la figlia in ragione delle accresciute esigenze legate all’età. In appello, il padre insisteva sulla presunta indipendenza del figlio (lavoro stagionale e possibile NASpI), sulla necessità di accertamenti reddituali della madre e sulla errata liquidazione delle spese. La Corte d’Appello di Bologna respingeva l’impugnazione, rilevando che il lavoro stagionale con redditi limitati e instabili non dimostra autosufficienza economica, specie a fronte di un percorso universitario concluso da poco e dell’esigenza di tempo ragionevole per l’inserimento lavorativo; la NASpI, quale sussidio temporaneo, non equivale a reddito stabile. Quanto alla figlia, l’aumento dell’assegno è stato ritenuto legittimo per le maggiori esigenze connesse alla crescita, anche senza specifica prova, in assenza di allegazioni di sopravvenuti mutamenti economici delle parti. È stata inoltre confermata la natura esplorativa delle richieste istruttorie e la discrezionalità del giudice nella compensazione delle spese.
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