In tema di esercizio della responsabilità genitoriale, le condotte ostruzionistiche del genitore collocatario che interferiscano, anche indirettamente o mediante i servizi, con il sereno svolgimento delle frequentazioni tra il minore e l’altro genitore integrano una violazione del diritto del figlio alla bigenitorialità e legittimano l’adozione di misure sanzionatorie, quali l’ammonizione ex art. 473-bis.39 c.p.c., finalizzate a dissuadere la reiterazione dei comportamenti illeciti e a garantire la concreta attuazione della relazione genitore-figlio, non potendo l’affidamento esclusivo tradursi in una compressione ingiustificata delle frequentazioni significative con il genitore non convivente.
Trib. Lecce sentenza 16/12/2026
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LA VICENDA
Nel procedimento minorile, il Curatore speciale segnalava reiterate condotte materne ostacolanti lo svolgimento delle frequentazioni tra padre e figlio, in particolare mediante interferenze nelle videochiamate, sfiducia immotivata verso lo Spazio Neutro, iniziative unilaterali con servizi e professionisti non autorizzati e decisioni autonome sui tempi degli incontri e sugli spostamenti del minore.
Il Tribunale di Lecce accertava che tali comportamenti avevano inciso negativamente sulla qualità delle relazioni a distanza, determinando un condizionamento del minore, mentre il trasferimento delle videochiamate in ambiente neutro aveva favorito un netto miglioramento dell’interazione padre-figlio, serena e spontanea. Il giudice evidenziava che l’atteggiamento materno, improntato ad un illegittimo controllo e ad una pianificazione unilaterale degli incontri, tradiva un’inammissibile interferenza con il diritto del minore a coltivare rapporti significativi con il padre, aggravata dalla distanza geografica di quest’ultimo.
Ritenute le condotte materne scorrette, intrusive e contrarie al principio di bigenitorialità, il Tribunale disponeva il potenziamento delle frequentazioni (anche in presenza e in spazio neutro), stigmatizzava l’interferenza con i servizi territoriali e, ai sensi dell’art. 473-bis.39 c.p.c., ammoniva formalmente la madre, prospettando l’adozione di sanzioni più afflittive in caso di reiterazione delle condotte ostacolanti, nonché l’obbligo di attenersi rigorosamente alle prescrizioni degli operatori e di non interferire con l’organizzazione degli incontri.
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