In caso di assegnazione della casa familiare al coniuge nell’ambito della separazione, la successione ex lege di quest’ultimo nel contratto di locazione ai sensi dell’art. 6 L. n. 392/1978 si verifica automaticamente, ma non è opponibile al locatore che non sia stato informato dell’assegnazione; ne consegue che, in difetto di comunicazione e in presenza di elementi idonei a fondare l’affidamento del locatore sulla permanenza del rapporto con l’originario conduttore (quali residenza nell’immobile e pagamento dei canoni), quest’ultimo resta legittimato passivamente e obbligato al pagamento dei canoni insoluti.
Trib. Sassari sent. 1035 del 18/12/2025
LA VICENDA
Un conduttore proponeva opposizione a decreto ingiuntivo emesso per canoni di locazione insoluti, sostenendo di non essere più obbligato al pagamento in quanto, a seguito dell’omologa della separazione consensuale, la casa familiare locata era stata assegnata all’ex coniuge, con conseguente successione automatica nel contratto di locazione ex art. 6 L. n. 392/1978. La locatrice contestava tale ricostruzione, evidenziando di non aver mai ricevuto comunicazione dell’assegnazione e che l’opponente aveva continuato a risultare residente nell’immobile e a pagare i canoni fino a un certo momento. Il Tribunale di Sassari ha rigettato l’opposizione, affermando che la successione nel contratto, pur operando ex lege, non era opponibile alla locatrice in assenza di conoscenza del provvedimento di assegnazione; inoltre, la condotta del conduttore (permanenza della residenza nell’immobile e pagamenti protratti nel tempo) aveva ingenerato un legittimo affidamento sulla permanenza del rapporto contrattuale originario, con conseguente permanenza dell’obbligo di pagamento dei canoni a suo carico.