In tema di mantenimento dei figli, l’obbligazione sussidiaria degli ascendenti ex art. 148 c.c. presuppone non solo l’inadempimento del genitore obbligato, ma anche la prova dell’oggettiva impossibilità di quest’ultimo di adempiere e dell’incapacità dell’altro genitore di far fronte integralmente alle esigenze della prole, nonché la dimostrazione dell’infruttuoso esperimento di adeguate azioni esecutive nei confronti del genitore inadempiente; in difetto di tale prova non può essere attivata la responsabilità sussidiaria dei nonni.
Cass. Civ., Sez. I, ord.10 febbraio 2026 n. 2945
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LA VICENDA
La madre di una minore chiedeva la condanna della nonna paterna al contributo al mantenimento della nipote, deducendo l’inadempimento del padre, irreperibile e già decaduto dalla responsabilità genitoriale, nonché la propria insufficienza economica. Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda rilevando la natura sussidiaria dell’obbligo degli ascendenti e l’assenza di prova circa l’infruttuoso esperimento di azioni esecutive nei confronti del padre obbligato, non risultando agli atti né precetto né pignoramenti nonostante la titolarità di beni e conto corrente. In Cassazione la ricorrente lamentava errata interpretazione dei presupposti dell’obbligo sussidiario e omesso esame del precetto, ma la Suprema Corte dichiarava il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato, ribadendo che l’attivazione degli ascendenti richiede la prova concreta dell’impossibilità di ottenere il mantenimento dal genitore e dell’effettivo esperimento, senza esito, delle procedure esecutive, non essendo sufficiente il mero inadempimento o l’irreperibilità del debitore.