L’art. 315-bis, secondo comma, c.c. riconosce al figlio il diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
Il diritto appartiene dunque al minore e non costituisce una semplice prerogativa degli adulti.
La conservazione dei legami familiari deve essere valutata alla luce del suo concreto interesse, considerando la qualità della relazione, la storia affettiva, l’eventuale funzione di accudimento svolta dai parenti e le conseguenze dell’interruzione dei rapporti.
La presenza di un legame di parentela, da sola, non è sufficiente a imporre una frequentazione che risulti pregiudizievole per il bambino.
L’art. 317-bis c.c. riconosce agli ascendenti il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
Quando l’esercizio di tale diritto viene impedito, gli ascendenti possono ricorrere al giudice affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore.
La norma attribuisce quindi ai nonni una specifica legittimazione ad agire.
Il diritto non è tuttavia assoluto: la sua attuazione presuppone che la relazione sia concretamente rispondente all’interesse del nipote.
La frequentazione non può essere imposta per soddisfare un’esigenza esclusivamente affettiva dell’ascendente, indipendentemente dalle condizioni e dai bisogni del minore.
La Cassazione afferma che l’art. 317-bis c.c. trova applicazione esclusivamente agli ascendenti.
La disposizione non può essere automaticamente estesa agli zii o ad altri componenti della famiglia allargata.
Ciò non significa che tali rapporti siano privi di tutela.
Gli altri parenti che abbiano instaurato un rapporto significativo con il minore possono formulare le proprie istanze nell’ambito di un procedimento ex art. 333 c.c., quando l’interruzione o la cessazione del rapporto determini un pregiudizio per il bambino.
La Corte richiama, a tale riguardo, Cass. civ. n. 19780/2018.
La distinzione è particolarmente importante: mentre l’ascendente dispone di una specifica azione prevista dall’art. 317-bis c.c., per gli altri parenti la tutela passa attraverso il procedimento relativo alle condotte pregiudizievoli per il minore, nei limiti e secondo i presupposti propri dell’art. 333 c.c.
Non si tratta, dunque, di riconoscere indiscriminatamente a ogni parente un autonomo diritto a ottenere incontri giudizialmente imposti.
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