La disciplina degli alimenti costituisce uno degli strumenti attraverso i quali l’ordinamento assicura tutela a chi non dispone dei mezzi necessari per provvedere alle proprie esigenze essenziali di vita. L’obbligazione alimentare trova il proprio fondamento nel principio di solidarietà familiare, ma può derivare anche da altri rapporti giuridici, come la donazione e la convivenza di fatto cessata.
Gli alimenti rappresentano una prestazione patrimoniale destinata a soddisfare le necessità di vita di una persona che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento.
L’obbligazione presenta tre caratteristiche fondamentali:
Funzione assistenziale: assicura al beneficiario i mezzi necessari per vivere.
Presupposto dello stato di bisogno: non basta una semplice disparità economica tra i soggetti.
Proporzionalità: la prestazione dipende sia dalle necessità dell’alimentando sia dalle condizioni economiche dell’obbligato.
Il diritto agli alimenti non deve essere confuso con il diritto al mantenimento.
1. Stato di bisogno
Insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle necessità di vita. Lo stato di bisogno deve essere accertato concretamente, valutando redditi, patrimonio, disponibilità economiche, età, condizioni personali e possibilità lavorative.
Incapacità concreta di procurarsi autonomamente le risorse necessarie; non deve necessariamente essere assoluta o permanente, ma deve risultare effettiva.
Ai sensi dell’art. 438, secondo comma, c.c., gli alimenti sono determinati considerando:
il bisogno dell’alimentando;
le condizioni economiche dell’obbligato;
quanto è necessario per la vita del beneficiario, tenendo conto della sua posizione sociale.
La prestazione non è quindi automaticamente commisurata al tenore di vita precedentemente goduto.
Variazione delle condizioni. Se mutano le condizioni economiche dell’obbligato o il bisogno dell’alimentando, gli alimenti possono essere aumentati, diminuiti o cessare.
L’art. 433 c.c. stabilisce un ordine legale di chiamata, che non può essere liberamente modificato dal creditore.
Art. 433 c.c., integrato dall’art. 1, comma 65, l. 76/2016
La regola generale è che si procede secondo l’ordine stabilito dalla legge. Se il soggetto prioritariamente obbligato non è in grado di soddisfare integralmente il bisogno, occorre verificare la posizione degli obbligati successivi
Pluralità di obbligati dello stesso grado Ciascuno contribuisce in proporzione alle proprie condizioni economiche. In caso di disaccordo, il giudice determina le rispettive quote.
!!! Ex convivente di fatto.
Non si tratta di un diritto al mantenimento analogo a quello previsto per il coniuge, ma di una prestazione alimentare soggetta a specifici presupposti. Devono ricorrere:
La cessazione di una convivenza di fatto rilevante ai sensi della legge n. 76/2016.
Lo stato di bisogno dell’ex convivente richiedente.
L’impossibilità di provvedere autonomamente al proprio mantenimento.
Durata: gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.
Misura: è determinata ai sensi dell’art. 438, secondo comma, c.c., considerando il bisogno del richiedente e le condizioni economiche dell’obbligato.
L’art. 437 c.c. prevede una particolare obbligazione alimentare a carico di chi abbia ricevuto una donazione.
Il donatario è tenuto a prestare gli alimenti al donante con precedenza su ogni altro obbligato. Quindi l’obbligo precede quello dei soggetti elencati nell’art. 433 c.c.
L’obbligo non sorge quando si tratta di:
donazione fatta in riguardo di un matrimonio;
donazione rimuneratoria.
Limite quantitativo – Art. 438, comma 3, c.c.
Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel proprio patrimonio.
Esempio: un genitore dona un immobile a un estraneo e successivamente versa in stato di bisogno. Il donatario può essere chiamato a prestare gli alimenti prima dei figli del donante, entro il limite stabilito dall’art. 438, terzo comma, c.c.
L’obbligato può adempiere mediante assegno periodico anticipato oppure accogliendo e mantenendo nella propria casa l’alimentando.
Il giudice può tuttavia determinare diversamente le modalità secondo le circostanze.
Decorrenza Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale oppure dalla costituzione in mora dell’obbligato, purché la domanda giudiziale sia proposta entro sei mesi dalla costituzione in mora.
!! Da ricordare: la richiesta stragiudiziale può assumere rilievo per la decorrenza, ma occorre rispettare il termine semestrale previsto dalla norma.
L’obbligazione alimentare può cessare quando viene meno lo stato di bisogno, quando mutano le condizioni previste dalla legge oppure nei casi espressamente disciplinati.
L’art. 448 c.c. stabilisce che l’obbligo degli alimenti cessa con la morte dell’obbligato.
L’art. 448-bis c.c. prevede inoltre che il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non siano tenuti all’adempimento dell’obbligo alimentare verso il genitore nei cui confronti sia stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale, salvo che sia intervenuta reintegrazione.
La disposizione consente inoltre, per i fatti che non integrano i casi di indegnità a succedere, di escludere il genitore decaduto dalla successione.
!! la decadenza dalla responsabilità genitoriale assume quindi rilievo anche sul piano dei rapporti patrimoniali familiari.
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