Il diritto agli alimenti è legato alla prova dello stato di bisogno e della impossibilità, da parte dell’alimentando, di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento per la mancanza di mezzi sufficienti al soddisfacimento delle sue necessità primarie. L’articolo 438 c.c. impone al giudice di valutare gli imprescindibili presupposti sia dello stato di bisogno sia della impossibilità di mantenersi. Deve essere rigettata, pertanto, la domanda di alimenti ove l’alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica, e la impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi una occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali.
La sentenza si segnala anche per il rigetto della domanda dell’appellante ad avere in restituzione dal fratello il 50% delle spese sostenute per la badante della madre oltre a varie altre spese, avendo il medesimo appellante stipulato personalmente i contratti prodotti e pertanto non potendo invocare una co-obbligazione in capo al fratello; inoltre, la documentazione prodotta in giudizio non contiene espliciti riferimenti al beneficiario delle prestazioni pagate, che, qualora fosse la madre, sarebbe l’unica ad essere tenuta al rimborso.
Corte App. Milano sent. n. 929 del 1 aprile 2025
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