Nel procedimento di separazione personale, non è necessaria la nomina del curatore speciale della minore, non ravvisandosi alcun conflitto tra i genitori e la minore e non trattandosi di un procedimento de potestate. Né è idonea ad introdurre un siffatto procedimento la richiesta del padre di affidare – in subordine, rispetto alla domanda principale di affido a se stesso – la bambina al servizio sociale.
Il figlio minore, riguardo allo status della separazione (diritto personalissimo della persona), non è e non può essere parte né formale né sostanziale, né può essere portatrice di altro tipo di interesse giuridicamente tutelabile.
Cass. civile Ord. 24 aprile 2025, n. 10776
https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17521738