Nei procedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, il provvedimento che dispone l’affidamento del minore ai servizi sociali, attribuendo a questi ultimi poteri incidenti sull’esercizio della responsabilità genitoriale, costituisce una significativa ingerenza nella vita privata e familiare e richiede il pieno rispetto del contraddittorio anche nei confronti del minore, i cui interessi devono essere rappresentati da un curatore speciale. La mancata nomina del curatore speciale, ove sussista un conflitto d’interessi tra il minore e i genitori, determina la nullità del procedimento. Il provvedimento, inoltre, deve individuare in modo specifico i compiti demandati ai servizi sociali, delimitando i poteri sottratti ai genitori nel rispetto del principio di proporzionalità e assicurando un adeguato controllo giudiziale sull’operato dei servizi.
Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 6 luglio 2026, n. 22805.
Sintesi della vicenda
Nel giudizio di separazione tra due coniugi, il Tribunale aveva disposto l’affidamento condiviso del figlio minore, collocandolo presso il padre e incaricando i servizi sociali di monitorare il nucleo familiare. In sede di appello, la Corte d’Appello di Firenze, rilevato il grave deterioramento dei rapporti tra i genitori, ha riformato la decisione disponendo l’affidamento del minore ai servizi sociali, ai quali ha attribuito le decisioni di maggiore rilevanza in ambito sanitario, scolastico e, più in generale, nell’interesse del bambino. La madre ha proposto ricorso per cassazione denunciando, tra gli altri motivi, la mancata nomina del curatore speciale del minore prima dell’adozione della misura limitativa della responsabilità genitoriale. La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ribadendo che l’affidamento del minore ai servizi sociali integra una misura limitativa della responsabilità genitoriale e, pertanto, presuppone la preventiva nomina del curatore speciale ai sensi dell’art. 336, quarto comma, c.c., in presenza del conflitto d’interessi tra il minore e i genitori. Ha inoltre ricordato che il provvedimento deve descrivere puntualmente i poteri attribuiti ai servizi sociali, non potendo questi esercitare genericamente le prerogative proprie della responsabilità genitoriale. La mancata nomina del curatore speciale ha determinato la nullità del giudizio d’appello, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione.
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