Nei procedimenti che riguardano i figli minori si incontra frequentemente l’espressione “affidamento ai Servizi sociali”. Non sempre, tuttavia, questa formula viene utilizzata in modo corretto.
La riforma Cartabia, introducendo l’art. 5-bis della legge n. 184/1983, e la successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione hanno chiarito che occorre distinguere nettamente il vero e proprio affidamento del minore al Servizio sociale, che comporta una limitazione della responsabilità genitoriale, dal semplice mandato di vigilanza, monitoraggio e supporto, che invece lascia integri i poteri decisionali dei genitori.
L’art. 5-bis L. 184/1983, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, stabilisce che il minore può essere affidato al Servizio sociale del luogo della sua residenza abituale quando si trova in una situazione di pregiudizio riconducibile all’art. 333 c.c. e gli interventi di sostegno alla famiglia previsti dall’art. 1 della stessa legge si siano rivelati inefficaci oppure i genitori non abbiano collaborato alla loro attuazione.
L’affidamento al Servizio sociale costituisce dunque una vera e propria misura limitativa della responsabilità genitoriale: alcune funzioni e decisioni che normalmente competono ai genitori vengono loro sottratte e attribuite al Servizio.
Proprio per la sua incidenza sulla responsabilità genitoriale, il provvedimento giudiziale non può essere generico.
Ai sensi dell’art. 5-bis, il Tribunale deve specificare, tra l’altro, quali atti possono essere compiuti dal Servizio sociale, quali restano di competenza dei genitori e quali spettano all’eventuale soggetto collocatario o al curatore. Deve inoltre indicare i compiti affidati al Servizio, la durata della misura e la periodicità con cui il Servizio deve riferire all’autorità giudiziaria.
La durata dell’affidamento deve essere determinata e non può superare ventiquattro mesi, salva la possibilità di proroga o prosecuzione nei casi e con le modalità previste dalla legge.
Molto diversa è l’ipotesi nella quale il giudice ritenga opportuno affiancare alla famiglia i Servizi sociali affinché svolgano attività di sostegno alla genitorialità, vigilanza, assistenza e monitoraggio, riferendo periodicamente al Tribunale.
In questo caso non viene sottratto ai genitori alcun potere inerente alla responsabilità genitoriale.
I Servizi affiancano i genitori, non li sostituiscono.
La distinzione è stata chiarita in maniera particolarmente netta dalla Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza 21 novembre 2023, n. 32290, secondo la quale sarebbe anzi più corretto riservare il termine “affidamento” alla sola ipotesi nella quale i compiti attribuiti al Servizio siano sostitutivi delle prerogative genitoriali e parlare, negli altri casi, di “mandato di vigilanza e di supporto”.
La differenza può essere sintetizzata in un concetto molto semplice:
nel mandato di monitoraggio e supporto si aggiungono risorse alla famiglia; nell’affidamento ex art. 5-bis si sottraggono ai genitori determinate competenze e le si attribuiscono al Servizio sociale.
La Cassazione parla, significativamente, nel primo caso di intervento “per addizione” e, nel secondo, di intervento “per sottrazione”.
La distinzione ha conseguenze pratiche molto importanti.
Se il giudice conferisce ai Servizi esclusivamente un mandato di monitoraggio, vigilanza e sostegno, il Servizio non acquista autonomamente poteri decisionali sulla vita del minore.
Non può quindi sostituirsi ai genitori nelle decisioni relative, ad esempio, alla salute, alla scuola o agli altri aspetti affidati dalla legge alla responsabilità genitoriale, salvo che uno specifico provvedimento giudiziale abbia limitato tale responsabilità e attribuito espressamente determinate competenze al Servizio.
Anche il mandato di monitoraggio deve comunque essere sufficientemente preciso: il giudice deve individuare i compiti affidati ai Servizi e i tempi della loro attuazione, senza conferire genericamente poteri decisori.
È proprio questo uno dei principi affermati da Cass. n. 32290/2023 e successivamente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, tra cui Cass. civ., Sez. I, ord. 30 aprile 2024, n. 11624.
Un altro aspetto importante riguarda il momento nel quale la misura può essere adottata.
L’affidamento al Servizio sociale non deve necessariamente attendere la decisione definitiva del procedimento.
La Cassazione ha espressamente chiarito che esso può conseguire anche a un provvedimento provvisorio di limitazione della responsabilità genitoriale, purché ne ricorrano i presupposti e siano rispettate le garanzie previste per una misura così incisiva.
Ciò è particolarmente importante nei procedimenti riguardanti i minori, nei quali può essere necessario adottare immediatamente misure di protezione senza attendere la conclusione della causa.
Parlare di “affidamento ai Servizi” oppure di “monitoraggio dei Servizi” non è quindi una semplice questione di parole.
Nel mandato di vigilanza e supporto, i genitori conservano le loro prerogative e il Servizio li affianca, sostiene e monitora.
Nell’affidamento ex art. 5-bis L. 184/1983, invece, siamo in presenza di una misura limitativa della responsabilità genitoriale: determinate competenze vengono sottratte ai genitori e attribuite al Servizio, nei limiti rigorosamente indicati dal provvedimento giudiziale.
Per questa ragione la Corte di Cassazione ha sottolineato la necessità che il giudice eviti formule generiche e individui con precisione chi può decidere che cosa nell’interesse del minore.
È una distinzione fondamentale perché garantisce, nello stesso tempo, la protezione del minore e il rispetto del principio di proporzionalità nell’intervento dell’autorità pubblica all’interno della vita familiare.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali: artt. 1 e 5-bis L. 4 maggio 1983, n. 184; art. 333 c.c.; artt. 473-bis.7 e ss. c.p.c.; Cass. civ., Sez. I, 21 novembre 2023, n. 32290; Cass. civ., Sez. I, 29 novembre 2023, n. 33193; Cass. civ., Sez. I, 30 aprile 2024, n. 11624.
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.