Spese straordinarie, per il rimborso non basta il precetto

Bigenitorialità compressa solo se reca pregiudizio al minore
30 settembre 2022
Cessione quota della casa tra conviventi non sconta l’esenzione
1 ottobre 2022

In materia di spese straordinarie per la prole, il provvedimento che fornisce il titolo esecutivo al genitore separato è sempre generico e non quantifica mai l’importo dovuto. Pertanto, per poter procedere all’esecuzione forzata, la parte che intenda ottenere il rimborso pro quota delle spese straordinarie anticipate per intero deve adire il giudice perché accerti preventivamente con un giudizio a cognizione piena l’effettiva esistenza degli esborsi e li quantifichi nel dettaglio.

 

Nel caso di specie si è ritenuto anche non provato l’accordo preventivo  con l’altro genitore. Se è vero, infatti, che, ai fini della rimborsabilità, il previo concerto non è richiesto per spese sostenute nell’interesse dei figli, fatta salva la tempestiva comunicazione di validi motivi di dissenso, nel caso in esame trattandosi di spese particolari (riferibili alla permanenza della figlia all’estero) per esse non poteva prescindersi dal consenso del genitore non collocatario.

 

Corte Appello Venezia, 5 settembre 2022

https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17512551/spese-accessorie-la-prole-non-sempre-basta-la-sentenza-di-se.html

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.

Chiudi