Nell’ipotesi in cui l’iscrizione della figlia ad un’università privata fuori sede sia frutto di una scelta assunta unilateralmente da un genitore giacché apoditticamente ritenuta la soluzione maggiormente rispondente all’interesse della figlia, pur in assenza di un progetto educativo e di formazione adeguato alle inclinazioni e alla capacità naturali di quest’ultima, sussistendo, peraltro, valide alternative universitarie parimenti percorribili, meno onerose, i relativi oneri debbono rimanere a carico del genitore ed eventualmente della figlia, laddove percepisca utili.
Il genitore dissenziente, per documentati motivi, non pretestuosi, non è tenuto a versare oltre quanto dallo stesso già offerto, ossia la metà di quello che sarebbe stato il costo di una università pubblica – facoltà analoga – e la metà delle spese di viaggio.
Tribunale di Cuneo, 21 giugno 2022
https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17512666/ordine-alle-spese-formative-serve-un-progetto-serio-tribunal.html
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.