Solo il vero stato di indigenza esonera dall’obbligo di mantenimento

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Commette reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare il padre  ufficialmente disoccupato (iscritto ad un Centro per l’impiego), che svolge qualche lavoro precario e costretto a frequentare stabilmente un alloggio gratuito messo a disposizione dal Comune per genitori separati. Ciò non basta a  provare uno stato di indigenza in grado di assolverlo dall’obbligo di mantenimento. Infatti l’incapacità materiale del genitore obbligato all’assegno deve essere «assoluta e persistente, oggettiva ed incolpevole». L’interessato, insomma, deve dimostrare non solo di non avere effettivamente denaro da destinare al mantenimento ma anche di non trovarsi in quella situazione per colpa sua.

Cass. penale  sent. n. 40552 del 26.10.2022

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