Smarrimento dei bagagli al ritorno da Cuba: la compagnia aerea è responsabiledel furto della valigia e del suo contenuto. Risarcito il valore dei beni e la perdita dei ricordi della vacanza.
Il Giudice di Pace di Pistoia, con la sentenza n. 902, depositata il 24 dicembre 2012, sancisce la responsabilità del vettore aereo, pacifica ai sensi della Convenzione di Montreal e del codice del consumatore e degli artt. 1681 – 1693 c.c. Infatti, il contratto di viaggio copre il trasporto di persone e di merci, quindi la compagnia è responsabile in caso di loro smarrimento. Nessuna colpa, invece, ha la società di handling che gestisce il traffico bagagli presso lo scalo aeroportuale, a meno che non venga dimostrato che lo smarrimento è avvenuto dopo aver consegnato il bagaglio a detta società e, cessata l’obbligazione del vettore, inizia la custodia della società aeroportuale.
I danni risarcibili riguardano anche il furto degli oggetti contenuti nella valigia, laddove sia provato che si tratta di ricordi di viaggio.
Il turista deve solo provare l’esistenza di un contratto col vettore aereo e il nesso causale col furto.
La compagnia aerea, invece, deve dimostrare l’esatto adempimento delle sue prestazioni od il caso fortuito o la forza maggiore.
Il Giudice ha liquidato il danno in misura forfettaria, ma non ha riconosciuto il danno esistenziale. Elevata la condanna alla rifusione delle spese legali.