Affidamento: condiviso o esclusivo?

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Tre recenti sentenze del Tribunale si pronunciano sull’affido esclusivo:

il Tribunale di Roma (sentenza 20357/2012) dispone l’affido esclusivo all’altro se un genitore è alcoolista oltre che  psicologicamente ed emotivamente fragile. La deroga alla regola del condiviso è giustificata sulla base dell’inidoneità educativa del padre e della contrarietà agli interessi del figlio che deriverebbe dalla conservazione della titolarità della potestà in capo a entrambi i genitori. Ritengo in tal caso che la decisione sia corretta solo se sia stata provato in giudizio il disagio esistenziale incidente sulla sfera emotiva del minore determinato dal comportamento estraneo e disinteressato del padre.

Diversa l’ipotesi all’esame della Corte d’Appello di Perugia (2010): qui l’affido esclusivo con diritto di visita solo alla presenza dei servizi sociali è stato disposto perché un genitore minacciava concretamente di voler portare con sé il figlio all’estero. Nel caso in esame, oltre all’elevata conflittualità tra i coniugi, i genitori avevano dato prova d’essere incapaci di gestire congiuntamente il figlio, oltre alla sussistenza del concreto pericolo che il padre lo portasse con sé in Tunisia, Paese d’origine.

Infine, il Tribunale di Bologna dichiara l’affido condiviso nonostante il minore viva all’estero con la madre e possa vedere il padre solo nelle pause scolastiche. Stabilisce inoltre il contatto giornaliero padre-figlio tramite webcam. Distanza e conflittualità non sono ritenuti motivi sufficienti a limitare le prerogative in ordine alla condivisione delle decisioni di maggior importanza relative alla salute, alla cura e all’istruzione.

Attenzione tuttavia: affido condiviso significa altro, ossia contitolarità ed esercizio congiunto della potestà genitoriale. Le decisioni di maggior interesse per il minore vanno sempre assunte di comune accordo, anche nell’ipotesi di affido esclusivo.

Non riterrei tanto la distanza ostativa della modalità condivisa, quanto, piuttosto, l’elevata conflittualità tra i genitori. L’affidamento va disposto nell’interesse del minore: se madre e padre non sanno dialogare, difficilmente impareranno a farlo semplicemente perché una sentenza dispone che, per il bene del figlio, lo debbano. L’esperienza quotidiana spesso lo conferma.

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