In tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio – ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati – il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall’art. 155 c.c. e ora dall’art. 337-ter c.c.) con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche “ultra petitum”. Invero, e va sottolineato, anche un formale accordo intervenuto tra i genitori, pur sintomatico della positiva collaborazione tra gli stessi, non potrebbe essere trasfuso nel provvedimento giudiziale relativo alla prole se non previa verifica della rispondenza all’interesse del figlio.
Corte di cassazione, sezione VI – I, ordinanza 6 settembre 2019 n. 22411
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