L’obbligo di mantenimento dei figli minori spetta ai genitori. Se uno di questi non voglia o non possa adempiere al proprio dovere, l’altro genitore non potrà chiedere un aiuto economico ai nonni, ma, se ne ha le capacità economiche, dovrà far fronte per intero alle esigenze dei figli, salvo la possibilità di convenire in giudizio il genitore inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche. Questo è quanto si afferma nella sentenza n. 1556/2019 del Tribunale di Bari.
«l’obbligazione degli ascendenti di fornire ai discendenti i mezzi necessari per adempiere ai doveri nei confronti dei figli è sussidiaria a quella dei genitori medesimi e pretende il riscontro dell’assenza di mezzi sufficienti da parte di questi ultimi». Inoltre, continua il giudice, «l’obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui».
Da ciò discende, dunque, che «l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori», ma anche che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli»
Tribunale di Bari – Sezione I civile – Sentenza 9 aprile 2019 n. 1556