Fecondazione post mortem e status giuridico del nato

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Con la sentenza 15 maggio 2019, n. 13000, la Corte di cassazione ha affermato l’applicabilità dell’art. 8 della Legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante lo status giuridico del nato a seguito dell’applicazione delle tecniche di pma, anche all’ipotesi di fecondazione post mortem, realizzata mediante l’utilizzo del seme crioconservato del padre che, dopo aver prestato il proprio consenso all’accesso alla procedura, era deceduto prima della formazione dell’embrione. Spetterà, quindi, al giudice del rinvio, in applicazione di tale principio, verificare, sulla base delle risorse istruttorie fornite dalla madre, la corrispondenza dell’atto di nascita alla situazione reale, alla stregua della quale l’atto doveva essere formato, ordinando all’Ufficiale dello Stato civile di provvedere alla relativa rettifica. La suprema Corte ha così deciso su ricorso di una donna che aveva dato alla luce una bambina trascorsi trecento giorni dalla morte del marito e aveva chiesto al proprio Comune di residenza di riconoscerla quale figlia legittima di quest’ultimo con la conseguente attribuzione del cognome paterno

Corte Cass. n. 13000/2019

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