In tema di testamento, l’interpretazione dello stesso, cui, in linea di principio, sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio “mortis causa”, è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, al di là della dichiarazione della volontà del testatore, che, alla stregua dell’art. 1362 c.c., va individuata innanzitutto con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell’esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione.
,Corte d’App. Catania 17 aprile 2019
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