sulla base dell’interpretazione congiunta dell’art.15 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD) e dell’art. 2-terdecies del Codice della privacy, è possibile accedere ai dati personali dei beneficiari di polizze assicurative stipulate da soggetti ora defunti, purché ciò avvenga sotto specifiche condizioni e dopo un’attenta valutazione dei diversi interessi in campo, effettuata dall’ente assicurativo responsabile del trattamento dei dati.
Prima di divulgare tali informazioni, le assicurazioni sono tenute a confermare la presenza di alcune condizioni:
- devono innanzitutto stabilire che chi fa la richiesta sia stato formalmente designato come erede, o abbia diritti successori, essendo chiamato a ereditare;
- inoltre, è necessario accertare che l’interesse dimostrato dal richiedente sia reale e attuale, ovvero esistente al momento della richiesta e strettamente legato alla necessità di difendersi legalmente in un procedimento iniziato o da iniziare.
Chi riceve i dati personali deve, a sua volta, trattarli rispettando esclusivamente lo scopo di tutelare i propri diritti successori in ambito giudiziario, come indicato nella comunicazione.
Garante per la protezione dei dati personali provvedimento n. 9954881/2023
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