In presenza di una valida unione civile tra donne, la mancanza di un legame biologico tra il minore nato all’estero a seguito del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo ed una di esse non impedisce la trascrizione dell’atto di nascita in Italia, risultando determinanti, ai fini della costituzione del rapporto genitoriale, il consenso prestato all’utilizzazione delle predette tecniche e l’esigenza di tutelare l’interesse del minore, la quale esclude che l’identità di sesso tra i genitori possa giustificare un trattamento deteriore per il figlio, in assenza di elementi di contrarietà all’ordine pubblico.
L’accertamento della verità biologica e genetica dell’individuo non costituisce valore di rilevanza costituzionale assoluta, tale da sottrarsi a qualsiasi bilanciamento con gli altri interessi coinvolti, in particolare con l’interesse del minore alla conservazione dello status filiationis; tale bilanciamento non può effettuarsi, tuttavia, in caso di maternità c.d. surrogata
Cass. civ. sez. I, sent. 23 agosto 2021, n. 23319