In tema di revisione dell’assegno divorzile ex art. 9 L. n. 898/1970, costituisce giustificato motivo sopravvenuto idoneo a giustificare la revoca dell’assegno il rifiuto ingiustificato, da parte dell’ex coniuge beneficiario, di una concreta e circostanziata offerta di lavoro, quando, in presenza di giovane età, buona salute e piena capacità lavorativa, tale comportamento sia suscettibile di incidere in via prognostica sull’equilibrio economico tra le parti e di imporre una nuova valutazione comparativa dei presupposti dell’assegno. La revisione non integra una rivalutazione delle condizioni originarie, ma costituisce effetto di un fatto nuovo sopravvenuto.
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 22 maggio 2026, n. 15650
Sintesi della vicenda
L’ex marito chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio concordate mediante negoziazione assistita, domandando la revoca dell’assegno divorzile corrisposto all’ex moglie. A fondamento della richiesta deduceva che quest’ultima, quarantenne, in buona salute e dotata di capacità lavorativa, aveva rifiutato senza giustificazione una concreta proposta di impiego retribuita con circa 700 euro mensili.
Il Tribunale di Foggia accoglieva la domanda, revocando l’assegno divorzile. La Corte d’Appello di Bari confermava la decisione, rilevando che la donna non aveva dimostrato l’esistenza di impedimenti all’attività lavorativa, non aveva prodotto la documentazione reddituale richiesta e non poteva invocare esigenze di accudimento dei figli, ormai adolescenti.
La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’ex moglie, affermando che il rifiuto di una concreta opportunità lavorativa costituisce un fatto sopravvenuto rilevante ai fini della revisione dell’assegno divorzile. Tale condotta, infatti, incide potenzialmente sulla capacità di autosostentamento del beneficiario e consente una nuova valutazione dei presupposti dell’assegno. La Suprema Corte ha inoltre ribadito che non è consentito in sede di legittimità sollecitare una diversa valutazione delle prove testimoniali compiuta dai giudici di merito.
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