Quando si parla di separazione o divorzio, si tende spesso a pensare che le questioni riguardanti i figli si esauriscano con il raggiungimento della maggiore età. Nella realtà, però, esistono situazioni nelle quali il compimento dei diciotto anni non segna affatto la fine dei doveri genitoriali.
È il caso dei figli maggiorenni affetti da disabilità grave, per i quali l’ordinamento prevede una tutela particolarmente intensa, volta a garantire la continuità dell’assistenza, della cura e del sostegno economico anche dopo la cessazione della convivenza tra i genitori.
Si tratta di una materia che genera spesso dubbi e conflitti: chi deve provvedere al mantenimento? Chi decide sulle cure? È ancora possibile parlare di affidamento? Il figlio può scegliere autonomamente o devono decidere i genitori?
Il primo aspetto da chiarire riguarda il mantenimento.
L’art. 337-septies c.c. stabilisce che le disposizioni previste per i figli minorenni si applicano anche ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.
Ciò significa che il dovere di mantenimento non viene meno automaticamente al compimento dei diciotto anni, ma prosegue finché la condizione di disabilità comporta una situazione di effettiva non autosufficienza e la necessità di un’assistenza permanente, continuativa e globale.
In concreto, il genitore economicamente più forte può essere tenuto a versare un assegno periodico destinato al mantenimento del figlio, esattamente come avviene per i figli minorenni.
Il giudice dovrà valutare non soltanto il grado di invalidità formalmente riconosciuto, ma soprattutto le concrete capacità di autonomia della persona e l’effettiva necessità di assistenza quotidiana.
Uno degli equivoci più frequenti riguarda il concetto di affidamento.
Molti genitori ritengono che il figlio maggiorenne disabile debba essere “affidato” ad uno dei due genitori. In realtà non è così.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito da tempo che le norme sull’affidamento condiviso o esclusivo non si applicano ai figli maggiorenni, nemmeno quando siano affetti da disabilità grave.
La ragione è semplice: la maggiore età comporta, in linea generale, la piena capacità di agire. Considerare automaticamente incapace una persona soltanto perché disabile significherebbe violarne la dignità e l’autodeterminazione.
Pertanto il giudice della separazione può disciplinare il mantenimento, la collocazione abitativa e le frequentazioni con i genitori, ma non può “affidare” il figlio maggiorenne come farebbe con un minore.
È probabilmente l’aspetto più delicato.
Occorre distinguere tra il figlio maggiorenne capace di autodeterminarsi e quello che, a causa della patologia, non sia in grado di assumere consapevolmente determinate decisioni.
Nel primo caso, la scelta sulle cure mediche, sui percorsi terapeutici, sulla residenza e sulle attività quotidiane spetta direttamente al figlio.
Nel secondo caso occorre verificare se sia stata attivata una misura di protezione giuridica, quale l’amministrazione di sostegno, l’inabilitazione o, nei casi più gravi, l’interdizione.
È soltanto attraverso questi strumenti che possono essere attribuiti a uno o entrambi i genitori poteri di rappresentanza nelle decisioni più importanti.
La separazione, di per sé, non attribuisce alcun potere decisionale esclusivo ad uno dei genitori.
Nella pratica, il figlio maggiorenne disabile vive spesso stabilmente con uno dei due genitori.
Questo comporta un impegno quotidiano che va ben oltre il semplice mantenimento economico: accompagnamenti alle visite mediche, gestione delle terapie, rapporti con i servizi sociali e sanitari, assistenza nelle attività quotidiane.
Proprio per questa ragione il giudice tiene conto del carico assistenziale concretamente sostenuto dal genitore convivente sia nella determinazione dell’assegno di mantenimento sia nell’eventuale assegnazione della casa familiare.
La tutela non è finalizzata a favorire il genitore, ma a garantire al figlio la continuità dell’ambiente domestico e relazionale nel quale è cresciuto.
Anche quando il figlio è maggiorenne, il rapporto con entrambi i genitori continua ad essere considerato un valore fondamentale.
Naturalmente non si parla più di “diritto di visita” in senso tecnico, ma il giudice può regolamentare modalità e tempi di frequentazione quando ciò sia necessario per tutelare il benessere della persona disabile.
Nella maggior parte dei casi le frequentazioni vengono organizzate in modo flessibile, tenendo conto delle esigenze sanitarie, delle abitudini consolidate e delle capacità relazionali del figlio.
L’obiettivo resta quello di preservare la presenza di entrambe le figure genitoriali, evitando che la separazione determini una progressiva emarginazione di uno dei genitori dalla vita del figlio.
Le controversie più frequenti riguardano:
In queste situazioni è fondamentale ricordare che il centro della decisione non è il conflitto tra i genitori, ma l’interesse della persona con disabilità, la quale, pur essendo maggiorenne, continua ad avere diritto a ricevere un sostegno adeguato sotto il profilo economico, affettivo e relazionale.
La maggiore età del figlio disabile non segna la cessazione dei doveri genitoriali. Al contrario, quando la disabilità comporta una significativa limitazione dell’autonomia personale, l’ordinamento impone ai genitori di continuare a garantire assistenza, mantenimento e presenza affettiva anche dopo la separazione.
Non si tratta di una proroga automatica delle regole previste per i minori, ma di una tutela speciale costruita intorno ai bisogni concreti della persona fragile. Per questo motivo ogni situazione richiede una valutazione individuale, che tenga conto non solo della diagnosi medica, ma soprattutto del grado di autonomia effettivamente raggiunto e delle necessità assistenziali quotidiane.
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