La nascita di un altro figlio del genitore obbligato non giustifica ex se la riduzione dell’assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente; a fronte della sopravvenienza di nuovi oneri familiari, il giudice deve verificare se essi abbiano determinato un effettivo depauperamento della situazione economico-patrimoniale dell’obbligato, procedendo a una rinnovata valutazione comparativa delle condizioni delle parti e tenendo conto, una volta accertata la nascita del nuovo figlio, anche delle risorse della madre convivente. Le provvidenze assistenziali (pensione di invalidità e indennità di accompagnamento) percepite dal figlio disabile non sono valutabili ai fini della riduzione dell’assegno, in quanto destinate a compensare i maggiori costi della patologia e non a sostituire il mantenimento ordinario
Cass. civ. ord. 12/1/2026 n. 621
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LA VICENDA
Il padre, obbligato al mantenimento della figlia maggiorenne non autosufficiente per grave disabilità, chiedeva la riduzione dell’assegno deducendo la nascita di un secondo figlio da nuova relazione e l’insufficienza del proprio reddito, oltre alla rilevanza delle somme percepite dalla figlia a titolo di provvidenze assistenziali. Tribunale e Corte d’Appello rigettavano le domande, rilevando la consistenza complessiva della situazione economico-patrimoniale dell’obbligato e l’assenza di prova di un effettivo depauperamento, nonché l’irrilevanza delle prestazioni assistenziali ai fini del mantenimento. La Cassazione confermava, ribadendo che la sopravvenuta nascita di altro figlio non comporta automaticamente la riduzione dell’assegno e che occorre considerare anche le risorse del nuovo nucleo familiare, in particolare della madre convivente