In tema di assegno di mantenimento separativo o divorzile, qualora venga accertata con sentenza l’insussistenza ab origine dei presupposti per il riconoscimento del contributo, ancorché disposto in sede presidenziale, trova applicazione la regola generale della condictio indebiti ex art. 2033 c.c., con conseguente diritto dell’obbligato alla ripetizione delle somme versate.
Il principio di irripetibilità può operare solo in ipotesi eccezionali, e segnatamente quando l’esclusione della debenza derivi da una diversa valutazione ex tunc delle condizioni economiche dell’obbligato già esistenti, ovvero quando si proceda a una mera rimodulazione al ribasso di un assegno di importo modesto destinato a soddisfare bisogni essenziali del coniuge economicamente debole.
Trib. Terni sent. 838 dell’8/12/2025
LA VICENDA
Il marito, all’esito del giudizio di separazione, aveva versato alla moglie un assegno di mantenimento disposto in sede presidenziale per complessivi euro 13.300,00.
Nel prosieguo del giudizio, tuttavia, emergeva che la moglie aveva omesso di dichiarare un rilevante patrimonio mobiliare, nonché l’esistenza di una pensione di invalidità e di ulteriori entrate periodiche, tali da escludere fin dall’origine il diritto al mantenimento.
Con la sentenza definitiva di separazione, il Tribunale revocava l’assegno, accertando la mancanza originaria dei presupposti. Il marito agiva quindi in separato giudizio per la ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c.
Il Tribunale di Terni ha accolto la domanda, ritenendo:
ammissibile l’azione autonoma di ripetizione;
non operante il principio di irripetibilità;
ESEMPI DI CASI IN CUI LA RIPETIZIONE E’ ESCLUSA
Alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass., Sez. Unite, n. 32914/2022), la ripetizione non è ammessa nei seguenti casi:
Diversa valutazione ex tunc delle condizioni dell’obbligato
Quando l’assegno viene escluso non perché mancavano i presupposti del diritto del beneficiario, ma per una successiva e diversa valutazione delle condizioni economiche dell’obbligato già esistenti al tempo della pronuncia.
Rimodulazione al ribasso di assegno minimo
Quando il giudice procede a una semplice riduzione di un assegno originariamente congruo e destinato esclusivamente a soddisfare i bisogni essenziali del coniuge economicamente debole.
Somme di modesta entità destinate al consumo
Quando l’assegno è di importo contenuto e si presume ragionevolmente consumato per esigenze primarie, in presenza di una condizione di debolezza economica del percettore.
Nel caso deciso, nessuna di tali ipotesi ricorreva, essendo stata accertata una totale e originaria insussistenza del diritto al mantenimento.
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